Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma il Potere Discrezionale del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice esercita un’ampia discrezionalità nel commisurare la pena alla specifica personalità dell’imputato. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce i confini di questo potere e i limiti del proprio sindacato, confermando come la presenza di gravi e numerosi precedenti penali possa legittimamente giustificare il diniego di tale beneficio.
Il Caso: Ricorso Contro la Determinazione della Pena
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato contro la sentenza della Corte di Appello che, nel confermare la sua responsabilità penale, aveva anche stabilito il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente lamentava, in particolare, la mancata concessione delle attenuanti generiche e la presunta inadeguatezza della motivazione fornita dai giudici di merito su questo punto. A suo avviso, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente ponderato tutti gli elementi a suo favore, limitandosi a una valutazione negativa basata sul suo passato.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche secondo la Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la decisione impugnata immune da vizi logici o giuridici. La Cassazione ha colto l’occasione per riaffermare alcuni principi consolidati nella sua giurisprudenza in materia di dosimetria della pena e di concessione delle attenuanti generiche.
La motivazione implicita e sintetica
Un primo punto fondamentale chiarito dalla Corte è che, in tema di determinazione della pena, la motivazione del giudice non deve essere necessariamente analitica e prolissa. È ammessa, infatti, sia una motivazione ‘implicita’, sia l’uso di formule sintetiche come ‘si ritiene congrua’. Questo significa che il giudice può adempiere al suo obbligo di motivazione anche in modo succinto, purché dal complesso della sentenza emergano le ragioni della sua decisione e queste non siano palesemente illogiche o arbitrarie.
Il limite al sindacato di legittimità
In secondo luogo, la Corte ricorda che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito. Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, così come la valutazione complessiva per la concessione delle attenuanti generiche ai sensi dell’art. 133 del codice penale, sono attività riservate al giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se tale valutazione risulta frutto di ‘mero arbitrio’ o di un ‘ragionamento illogico’, evenienza non riscontrata nel caso di specie.
Le Motivazioni e le Conclusioni
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano negato le attenuanti generiche in ragione della ‘notevole capacità a delinquere’ dell’imputato. Tale giudizio non era astratto, ma fondato su un dato concreto e oggettivo: i suoi numerosi e gravi precedenti penali. Secondo la Cassazione, questa motivazione è pienamente sufficiente e logica, poiché collega direttamente il diniego del beneficio a un elemento previsto dalla legge (la personalità del reo) e dimostrato dai fatti processuali.
La decisione, quindi, non fa che confermare la legittimità della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia consolida il principio secondo cui la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un’espressione tipica del potere discrezionale del giudice di merito, il quale può legittimamente negarle sulla base di una valutazione negativa della personalità del reo, supportata da elementi concreti come i precedenti penali. Il controllo della Corte di Cassazione rimane confinato alla verifica della logicità e non arbitrarietà della motivazione fornita.
Un giudice può rifiutarsi di concedere le attenuanti generiche?
Sì, il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche se fornisce una motivazione che non sia arbitraria o manifestamente illogica, basandosi sui criteri di valutazione previsti dalla legge.
Su quali elementi si può basare il diniego delle attenuanti generiche?
Come emerge dalla decisione, il diniego può essere legittimamente fondato sulla notevole capacità a delinquere dell’imputato, desunta da elementi concreti quali i suoi numerosi e gravi precedenti penali.
La motivazione del giudice sulla pena deve essere molto dettagliata?
No, la giurisprudenza della Cassazione ammette che la motivazione sulla determinazione della pena possa essere anche implicita o sintetica (ad esempio, affermando che la pena è ‘congrua’), purché la decisione sia logicamente coerente con gli atti del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 247 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 247 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ERICE il 26/06/1979
avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 4)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’imputazione, inammissibile.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di qu Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferiment ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano fru di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui la Corte territoria ha motivatamente negato il riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. in ragione della notevole capacità a delinquere del prevenuto desunta dai numerosi e gravi precedenti penali.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
re estensore
Il Presidente