Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 158 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 158 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato ad Avellino il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Nola il DATA_NASCITA COGNOME NOME COGNOME, nato a Nocera Inferiore il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Nola il DATA_NASCITA NOME, nato ad Avellino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIIRMO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (ricorsi proposti con un unico atto) e di NOME COGNOME e NOME COGNOME (ricorsi proposti con un ulteriore unico atto);
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., con riguardo alla conferma del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondati, in quanto la Corte d’appello ha motivato in modo adeguato in ordine al diniego delle suddette circostanze attenuanti, evidenziando come non risultassero elementi o circostanze di segno positivo, che, peraltro, non sono stati evidenziati neppure nei motivi di ricorso;
considerato che la Corte di cassazione ha statuito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62-bis disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986-01; Sez. 3 n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610-01);
rilevato che la Corte d’appello ha adeguatamente motivato anche con riguardo alla conferma della determinazione della misura della pena, ritenendola la stessa equa in considerazione dell’entità del fatto commesso dagli imputati, anche alla luce della spiccata aggressività che gli stessi avevano dimostrato, così dando conto dell’esercizio della propria discrezionalità in aderenza ai principi e ai parametri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023.