Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma il Diniego in Assenza di Elementi Positivi
Nel processo penale, la concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale per la determinazione della pena. Questi benefici, disciplinati dall’art. 62-bis del codice penale, permettono al giudice di ridurre la sanzione sulla base di una valutazione complessiva della condotta e della personalità dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi che guidano questa decisione, chiarendo quando il diniego è da considerarsi legittimo.
I Fatti del Caso
Cinque imputati presentavano ricorso alla Corte di Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il motivo principale del contendere era la mancata concessione delle attenuanti generiche, una decisione che i ricorrenti ritenevano viziata sia per violazione di legge sia per difetto di motivazione. Essi contestavano, inoltre, la misura della pena inflitta, giudicata eccessiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e, di conseguenza, inammissibili. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e logica sia per il diniego delle attenuanti sia per la determinazione della pena. La decisione si basa su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, rafforzato dalla normativa vigente.
Le Motivazioni: il Ruolo delle Attenuanti Generiche
Il cuore della pronuncia risiede nell’interpretazione dell’art. 62-bis c.p. La Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello abbia correttamente giustificato il diniego delle attenuanti generiche sottolineando l’assenza di ‘elementi o circostanze di segno positivo’. I ricorsi, d’altro canto, non erano riusciti a indicare alcun elemento favorevole che fosse stato trascurato dal giudice di merito.
La Corte ha inoltre richiamato un orientamento giurisprudenziale pacifico, secondo cui il giudice può legittimamente motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti proprio con l’assenza di elementi positivi. Questo principio assume ancora più forza dopo la riforma del 2008, a seguito della quale il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più considerato, di per sé, sufficiente per ottenere la diminuzione di pena.
Per quanto riguarda la misura della pena, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse esercitato correttamente la propria discrezionalità, come previsto dagli artt. 132 e 133 del codice penale. La pena è stata considerata equa in relazione all’entità del fatto e alla ‘spiccata aggressività’ dimostrata dagli imputati.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un’interpretazione rigorosa dei presupposti per la concessione delle attenuanti generiche. Per gli imputati e i loro difensori, emerge un’indicazione chiara: non basta l’assenza di elementi negativi (come i precedenti penali) per sperare in uno sconto di pena. È necessario, invece, evidenziare attivamente e concretamente circostanze di segno positivo – come il comportamento processuale, le scuse alla vittima, il risarcimento del danno, o altri elementi relativi alla personalità – che possano giustificare la concessione del beneficio. La decisione del giudice deve essere motivata, ma una motivazione che si fondi sulla semplice assenza di tali elementi positivi è da considerarsi pienamente legittima.
È sufficiente non avere precedenti penali per ottenere le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, a seguito della riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche.
Per quale motivo il giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche?
Il giudice può negare le attenuanti generiche motivando la sua decisione con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Non è tenuto a individuare elementi negativi, essendo sufficiente che non emergano aspetti positivi meritevoli di valutazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 158 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 158 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOMECOGNOME nato ad Avellino il 24/11/1965 NOME COGNOME nato a Nola il 02/12/1996 ABRUZZESE NOME COGNOME nato a Nocera Inferiore il 10/02/1997 NOME COGNOME nata a Nola il 22/01/1964 NOME COGNOME nato ad Avellino il 03/07/1991
avverso la sentenza del 27/10/2022 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIIRMO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME (ricorsi proposti con un unico atto) e di NOME COGNOME e NOME COGNOME (ricorsi proposti con un ulteriore unico atto);
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., con riguardo alla conferma del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondati, in quanto la Corte d’appello ha motivato in modo adeguato in ordine al diniego delle suddette circostanze attenuanti, evidenziando come non risultassero elementi o circostanze di segno positivo, che, peraltro, non sono stati evidenziati neppure nei motivi di ricorso;
considerato che la Corte di cassazione ha statuito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62-bis disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986-01; Sez. 3 n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610-01);
rilevato che la Corte d’appello ha adeguatamente motivato anche con riguardo alla conferma della determinazione della misura della pena, ritenendola la stessa equa in considerazione dell’entità del fatto commesso dagli imputati, anche alla luce della spiccata aggressività che gli stessi avevano dimostrato, così dando conto dell’esercizio della propria discrezionalità in aderenza ai principi e ai parametri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023.