Attenuanti Generiche: La Confessione Non Basta Se C’è Pericolosità Sociale
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata e deve essere esercitata sulla base di una valutazione complessiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 43962/2024) offre un’importante chiave di lettura, chiarendo che la sola confessione non è sufficiente a garantire il riconoscimento di questo beneficio, specialmente in presenza di una spiccata pericolosità sociale e di precedenti penali.
Il Caso in Esame: Ricorso Contro il Diniego del Beneficio
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato il diniego delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato le dichiarazioni confessorie rese dall’imputato durante il giudizio abbreviato, elemento che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre a una riduzione della pena.
La Corte di Appello, tuttavia, aveva basato la sua decisione su altri fattori, ritenuti preponderanti e ostativi alla concessione del beneficio. Di fronte a questa decisione, l’imputato ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione.
L’Obbligo di Motivazione del Giudice sulle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione, il giudice che nega le attenuanti generiche non è tenuto a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole prospettato dalla difesa. È invece sufficiente che spieghi e giustifichi l’uso del suo potere discrezionale, indicando le ragioni ostative e le circostanze di preponderante rilievo che lo hanno portato a tale conclusione.
Questo orientamento, supportato da precedenti sentenze, sottolinea come la valutazione debba essere globale e non frammentaria. Il giudice deve soppesare tutti gli elementi, sia positivi che negativi, e decidere quali siano prevalenti.
Le motivazioni della decisione
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte di Appello fosse congrua e logicamente coerente. I giudici di merito avevano negato le attenuanti generiche non per una svista, ma sulla base di una valutazione ponderata di elementi negativi specifici:
* La pericolosità sociale del ricorrente: Valutata come elevata, anche in considerazione della natura dei reati commessi (gravi condotte di resistenza a pubblico ufficiale).
* La recidiva: L’imputato era stato riconosciuto recidivo specifico e infraquinquennale, un dato che indica una persistente tendenza a commettere reati della stessa indole in un arco di tempo ravvicinato.
* L’indole violenta: Dimostrata dalle modalità concrete dei fatti per cui si procedeva.
* L’assenza di ravvedimento: Non erano emersi elementi che indicassero una concreta resipiscenza o la volontà di attuare condotte riparatorie nei confronti delle persone offese.
Di fronte a un quadro così negativo, la sola confessione è stata ritenuta insufficiente a determinare un giudizio più favorevole sulla personalità dell’imputato.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un concetto fondamentale: le attenuanti generiche non sono un diritto automatico, ma il risultato di una valutazione discrezionale del giudice basata sulla personalità del reo e sulla gravità del fatto, come desumibile dagli atti processuali. Una confessione può certamente essere un elemento positivo, ma il suo peso viene ridimensionato se coesiste con indicatori di una personalità negativa e di una persistente pericolosità sociale. Per la difesa, ciò significa che non basta evidenziare un singolo elemento favorevole, ma è necessario dimostrare un percorso di effettivo cambiamento e ravvedimento per sperare di ottenere una mitigazione della pena.
Una confessione obbliga il giudice a concedere le attenuanti generiche?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice non è tenuto a considerare ogni elemento a favore dell’imputato, come la confessione, se vi sono ragioni ostative preponderanti, come la pericolosità sociale, che giustificano il diniego.
Quali elementi possono portare al diniego delle attenuanti generiche?
Secondo questa ordinanza, elementi come la pericolosità sociale del reo, la sua indole violenta, la condizione di recidivo specifico e infraquinquennale e l’assenza di un concreto pentimento o di condotte riparatorie sono sufficienti a motivare il diniego.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché è privo dei requisiti richiesti dalla legge. In questo specifico caso, la Corte ha ritenuto le motivazioni del ricorso manifestamente infondate, portando alla sua inammissibilità e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43962 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43962 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 14/07/1989
avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
17,
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, NOME COGNOME deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni confessorie rese dall’imputato in sede di giudizio abbreviato;
Considerato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244);
Ritenuto che la Corte di appello ha congruamente motivato il diniego delle attenuanti generiche in ragione della pericolosità sociale del ricorrente, peraltro riconosciuto recidivo specifico e infraquinquennale, della sua indole violenta, dimostrata anche dalle gravi condotte di resistenza a pubblico ufficiale per le quali si procede, e dell’assenza di concreta resipiscenza o di condotte riparatorie in favore delle persone offese;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.