Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma i Limiti alla Discrezionalità del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più delicati e discrezionali del processo penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui criteri che il giudice di merito deve seguire per motivare il diniego di tale beneficio. La decisione conferma un orientamento ormai consolidato: non è necessaria una motivazione analitica e dettagliata, ma è sufficiente un riferimento congruo agli elementi ritenuti decisivi. Analizziamo insieme la vicenda processuale e i principi affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di falsità in certificati, previsto dagli articoli 477 e 482 del codice penale. La sentenza di condanna, emessa in primo grado, era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, ritenendosi ingiustamente penalizzato, decideva di proporre ricorso per cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di doglianza.
Il Ricorso e il Ruolo delle Attenuanti Generiche
Il ricorrente lamentava l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. A suo avviso, i giudici di merito non avevano adeguatamente valutato gli elementi che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena. Questo specifico motivo di ricorso mette in discussione il modo in cui il giudice ha esercitato il proprio potere discrezionale nella commisurazione della sanzione, un aspetto cruciale per l’esito del processo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici supremi hanno richiamato un principio consolidato nella giurisprudenza: per motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a un’analisi esaustiva di ogni possibile elemento favorevole all’imputato. È invece sufficiente che la sua motivazione si basi su un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la decisione. Nel caso di specie, la Corte ha accertato che i giudici d’appello avevano correttamente operato in tal senso, rendendo la loro motivazione immune da censure di legittimità. La decisione della Cassazione, quindi, non entra nel merito della concessione o meno del beneficio, ma si concentra sulla correttezza formale e logica della motivazione fornita dal giudice precedente.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale in materia di commisurazione della pena e motivazione delle sentenze. La concessione delle attenuanti generiche è un potere ampiamente discrezionale del giudice di merito, ma non è arbitrario. Il suo esercizio deve essere giustificato, sebbene la motivazione possa essere sintetica. Per la difesa, ciò significa che non basta una generica richiesta di clemenza, ma è necessario evidenziare elementi specifici e rilevanti che possano concretamente incidere sul giudizio del magistrato. Per l’imputato, la decisione conferma che, a fronte di una motivazione logica e coerente del giudice, anche se succinta, le possibilità di ottenere una riforma della sentenza in Cassazione su questo punto sono estremamente ridotte. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha stabilito che il motivo presentato, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non era valido secondo la giurisprudenza consolidata.
È necessaria una motivazione dettagliata da parte del giudice per negare le attenuanti generiche?
No, secondo quanto affermato dalla Corte, per negare le attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di una disamina analitica di tutti gli aspetti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45676 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45676 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 09/01/1988
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 23 ottobre 2024