Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45152 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45152 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRIESTE il 10/11/2003
avverso la sentenza del 22/03/2024 del NOME COGNOME di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della giudice di pace di Trieste che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di minacce;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio emerso in dibattimento, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché tende ad ottenere una inammissibile, alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3, a riguardo in particolare del ripetuto riconoscimento dell’imputato come autore dei fatti oggetto di contestazione, del resto già precedentemente individuato dalla polizia giudiziaria sulla scorta della genuina descrizione effettuata nell’immediatezza della querela e la cui presenza in loco è stata ritenuta congruamente compatibile con la fascia oraria del corso d’aggiornamento professionale, alibi vanamente invocato ex adverso);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale in ordine all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione e che comunque, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della
diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024.