Attenuanti Generiche: la Discrezionalità del Giudice e la Gravità del Fatto
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti di maggiore discrezionalità per il giudice penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini di questo potere, stabilendo che la decisione di negare tali benefici può fondarsi anche su un solo elemento preponderante, come la gravità del fatto. Questo principio assume particolare rilevanza in contesti delicati, come nei casi di omicidio stradale, dove la valutazione della personalità dell’imputato e delle modalità del reato è centrale.
I Fatti del Caso: un Ricorso contro il Diniego delle Attenuanti
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di omicidio stradale. La difesa, rinunciando agli altri motivi di appello, aveva concentrato il proprio ricorso per cassazione esclusivamente sulla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, che erano state negate dalla Corte d’Appello.
Secondo il ricorrente, i giudici di merito avevano errato nel motivare il diniego, mostrando una presunta contraddittorietà e illogicità e travisando le prove che, a suo dire, dimostravano segnali di pentimento. Inoltre, veniva contestata una violazione procedurale, poiché la Corte d’Appello si era soffermata su aspetti della determinazione della pena non oggetto del gravame.
La Valutazione del Giudice sulle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti sui criteri di valutazione delle attenuanti generiche. In primo luogo, ha respinto il motivo procedurale per carenza di interesse, specificando che eventuali commenti ultronei della Corte d’Appello non avrebbero comunque prodotto un effetto favorevole per l’imputato, dato che il punto cruciale – il diniego delle attenuanti – era stato ampiamente e correttamente motivato.
Il cuore della decisione risiede nell’analisi del secondo motivo. La Suprema Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello del tutto adeguata e logica. I giudici di merito avevano infatti basato la loro decisione su elementi concreti: l’assenza di emergenze favorevoli, la mancanza di evidenti manifestazioni di pentimento e, soprattutto, la particolare gravità del fatto.
Le Motivazioni: la Prevalenza di un Singolo Elemento
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: per concedere o negare le attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a prendere in esame analiticamente tutti gli elementi indicati nell’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere, etc.).
È sufficiente che si soffermi su uno o alcuni di essi, ritenendoli prevalenti e decisivi. Nel caso di specie, la gravità del fatto e l’assenza di segnali di resipiscenza sono stati considerati elementi sufficienti a giustificare il diniego del beneficio. Le argomentazioni difensive, volte a sostenere il contrario, sono state liquidate come generiche e puramente oppositive, incapaci di scalfire la coerenza logica della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre ricordato che gli stessi elementi, come la gravità del fatto, possono essere legittimamente utilizzati sia per determinare l’entità della pena base sia per valutare la concessione delle attenuanti, trattandosi di finalità diverse.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza conferma la notevole ampiezza del potere discrezionale del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. La decisione di negarle è legittima quando è supportata da una motivazione congrua, logica e non contraddittoria, anche se focalizzata su un unico aspetto negativo ritenuto assorbente. Per la difesa, ciò significa che non basta affermare l’esistenza di segnali di pentimento; è necessario fornire elementi concreti e oggettivi che possano effettivamente influenzare il giudizio del magistrato, superando la valutazione negativa basata su altri criteri, come la gravità oggettiva della condotta illecita.
Per concedere le attenuanti generiche, il giudice deve considerare tutti gli elementi dell’art. 133 del codice penale?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che il giudice può limitarsi a prendere in esame anche un solo elemento tra quelli indicati dall’art. 133 c.p., se lo ritiene prevalente e sufficiente a determinare la sua decisione.
È possibile utilizzare lo stesso elemento, come la gravità del fatto, sia per stabilire la pena sia per negare le attenuanti generiche?
Sì, la sentenza conferma che lo stesso elemento può essere legittimamente valutato due volte per finalità diverse: una volta per la determinazione della pena base e una seconda volta per la decisione sulla concessione o meno delle attenuanti.
Cosa succede se la Corte d’Appello motiva su un punto che non era stato contestato dall’imputato?
Se tale vizio non produce alcun effetto pratico favorevole per l’imputato, il relativo motivo di ricorso viene dichiarato inammissibile per carenza di interesse, soprattutto se la Corte ha comunque motivato in modo completo sui punti effettivamente devoluti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45063 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45063 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASSANO NOME nato il 16/08/2000
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui era stata confermata la pronuncia resa dal Tribunale di Bari di condanna per il reato di omicidio stradale.
Il ricorrente premette di avere rinunciato ai motivi diversi da quelli concernenti il riconoscimento delle attenuanti generiche, lamentando che la corte d’appello si è soffermata in motivazione sui criteri di determinazione della pena irrogata in primo grado, con ciò incorrendo nella violazione dell’art. 597 cod. rito (motivo primo di ricorso).
Ha poi dedotto contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (motivo secondo di ricorso).
Ebbene, il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza d’interesse: il fatto che la Corte di appello abbia valutato ed espresso considerazioni sulla congruità della pena irrogata in primo grado, aspetto non devoluto alla sua cognizione, si traduce in un vizio il cui accoglimento non produrrebbe alcun effetto favorevole in sede di rinvio per l’imputato, essendosi la Corte di merito compiutamente espressa anche sul tema devoluto alla sua cognizione, riguardante l’invocata concessione delle attenuanti generiche.
Occorre peraltro rilevare come le ragioni poste a fondamento della valutazione concernente la quantificazione della pena siano estensibili anche al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. Sez. 4, n. 35930 del 27/06/2002, Martino D., Rv. 222351-01: «In tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice può valutare la gravità del fatto e la personalità dell’imputato, già presi in considerazione ai fini della determinazione della pena ai sensi dell’art. 133 cod. pen., in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità»).
Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (motivo secondo di ricorso), la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza l’assenza di obiettive emergenze favorevoli all’imputato, la mancanza di manifestazioni di resipiscenza ed anche la gravità del fatto.
Occorre in proposito rilevare come, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all’uopo valutabili contenuti nell’art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno o ad alcuni di essi, ritenuti prevalenti rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 -02:”Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”). Le avverse argomentazioni difensive sul punto, nelle quali si evidenzia come il ricorrente, diversamente da quanto sostenuto dai giudici di merito, abbia mostrato segnali di resipiscenza, sono formulate in termini generici e puramente oppositivi.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente