Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma i Criteri per il Diniego
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica personalità dell’imputato e alle peculiarità del caso concreto. Tuttavia, il loro riconoscimento non è automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 46084 del 2024, ha chiarito i limiti del potere discrezionale del giudice nel negare tali circostanze, confermando un orientamento ormai consolidato.
Il Caso in Esame: Ricorso contro il Diniego delle Attenuanti
Un imputato presentava ricorso alla Suprema Corte avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il diniego della concessione delle attenuanti generiche. L’unico motivo del ricorso si basava sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato gli elementi a suo favore. Il ricorrente lamentava, in sostanza, una valutazione incompleta della sua posizione processuale e personale.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Nel farlo, ha ribadito un principio cardine della sua giurisprudenza: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. La motivazione può essere considerata adeguata e legittima anche quando si fonda su un congruo riferimento ai soli elementi negativi ritenuti decisivi o, in alternativa, sulla semplice assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione.
Le Motivazioni
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito fosse correttamente motivata. Questi ultimi avevano basato il loro giudizio su due fattori principali: i numerosi precedenti penali specifici dell’imputato e la totale mancanza di resipiscenza, ovvero di un sincero pentimento per il reato commesso. Secondo la Cassazione, questi elementi negativi sono di per sé sufficienti a giustificare il diniego delle attenuanti, rendendo superflua un’analisi dettagliata di altri eventuali aspetti positivi che la difesa non aveva, peraltro, concretamente argomentato. Di fatto, la valutazione del giudice si è concentrata sugli aspetti ritenuti più rilevanti per delineare la personalità dell’imputato e la sua pericolosità sociale, concludendo che non vi fossero i presupposti per una riduzione di pena.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la concessione delle attenuanti generiche è frutto di un giudizio discrezionale del giudice, il quale non è obbligato a compiere una disamina certosina di ogni singolo elemento processuale. La decisione è legittima se ancorata a elementi concreti e decisivi che giustifichino una valutazione negativa della personalità dell’imputato. Per la difesa, ciò significa che non basta un’astratta richiesta di concessione delle attenuanti, ma è necessario fornire elementi specifici e concreti che dimostrino un’effettiva meritevolezza del beneficio, come un percorso di revisione critica del proprio operato o un comportamento processuale collaborativo. In assenza di tali elementi, il passato criminale e la mancanza di pentimento possono legittimamente costituire un ostacolo insormontabile.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessario. È sufficiente che il giudice fornisca una motivazione congrua basata su elementi negativi ritenuti decisivi (come precedenti penali) o sull’assenza di elementi positivi, ritenendo così superati tutti gli altri elementi.
Quali elementi negativi sono stati considerati decisivi in questo caso?
Nel caso specifico, la decisione di negare le attenuanti si è basata sui numerosi precedenti penali specifici dell’imputato e sulla sua manifesta mancanza di resipiscenza (pentimento).
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione perché il ricorso manca dei requisiti di legge. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46084 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46084 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il 03/03/1983
avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
t
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli attima è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 1 sui numerosi precedenti specifici dell’imputato e sulla mancanza di resipiscenza, oltre che sull’assenza di elementi e ragioni concrete addotte dalla difesa per riconoscerle);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Pre sente