Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice e il Peso del Danno Patrimoniale
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. Con la recente ordinanza n. 47165/2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui criteri che guidano la concessione o il diniego di questo beneficio, sottolineando i limiti del sindacato di legittimità e il valore di elementi oggettivi come l’entità del danno. Questo provvedimento offre spunti fondamentali per comprendere come i giudici di merito valutano la posizione dell’imputato e quali argomenti possono essere decisivi.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto, confermata sia in primo grado dal Tribunale di Roma sia in secondo grado dalla Corte di Appello della stessa città. L’imputato, non contestando la propria responsabilità penale, ha presentato ricorso per cassazione lamentando unicamente la mancata concessione delle attenuanti generiche. La sua difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato elementi a suo favore che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la valutazione circa la concessione o l’esclusione delle attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito. Tale giudizio non può essere riesaminato in sede di Cassazione, a meno che la motivazione non sia palesemente contraddittoria o illogica.
Le Motivazioni della Sentenza
Il fulcro della motivazione della Corte risiede nella riaffermazione dei poteri del giudice di merito. La Cassazione chiarisce due punti cruciali:
1. Valutazione Discrezionale: Il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole all’imputato. È sufficiente che la sua decisione sia basata su quegli elementi ritenuti decisivi, i quali implicitamente superano e assorbono tutti gli altri non menzionati. La scelta di quali elementi valorizzare rientra pienamente nella sua autonomia di giudizio.
2. Rilevanza del Danno Patrimoniale: Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche evidenziando il “valore не minimale del danno patrimoniale” causato dal furto. Secondo la Cassazione, questa singola argomentazione è di per sé sufficiente, logica e non contraddittoria per giustificare la decisione. Un danno economico significativo può essere legittimamente interpretato dal giudice come un indicatore di una maggiore gravità del fatto, tale da escludere i benefici di legge.
Questa ordinanza si allinea a precedenti pronunce (come la Cass. n. 43952/2017 e la Cass. n. 28535/2014), che confermano come il giudizio di legittimità non possa trasformarsi in una terza istanza di merito per rivalutare le circostanze del reato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione della Corte ha importanti conseguenze pratiche. Innanzitutto, ribadisce che un ricorso in Cassazione volto a ottenere le attenuanti generiche ha scarse probabilità di successo se si limita a proporre una diversa lettura degli elementi di fatto già vagliati dal giudice di merito. Per ottenere un annullamento, è necessario dimostrare un vizio logico grave e manifesto nella motivazione della sentenza impugnata.
In secondo luogo, l’ordinanza conferma che fattori oggettivi, come l’entità del danno economico, possono avere un peso preponderante nella valutazione del giudice, prevalendo su altri eventuali elementi a favore dell’imputato. Ciò sottolinea l’importanza di affrontare sin dalle prime fasi del processo tutti gli aspetti del reato, inclusi quelli legati alle sue conseguenze patrimoniali, per poter sperare in una mitigazione della pena.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. La richiesta di concessione delle attenuanti generiche si basa su una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, e la motivazione della corte d’appello è stata ritenuta logica e non contraddittoria, rendendo il ricorso non esaminabile in sede di legittimità.
È necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo l’ordinanza, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione, implicitamente disattendendo o superando tutti gli altri.
Quale elemento è stato considerato decisivo in questo caso per negare la concessione delle attenuanti generiche?
L’elemento decisivo, evidenziato dalla Corte di Appello e ritenuto sufficiente dalla Cassazione, è stato il “valore non minimale del danno patrimoniale” derivante dal reato di furto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47165 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47165 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 02/10/2001
avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 9 ottobre 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME per il reato di furto e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il ricorso dell’imputato, diretto ad invocare l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quel ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di appello, richiamando la motivazione della sentenza di primo grado, ha evidenziato il valore non minimale del danno patrimoniale;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/11/2024.