Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Criteri per il Diniego
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specificità del caso concreto. Tuttavia, cosa succede quando queste vengono negate? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell’obbligo di motivazione del giudice, stabilendo un principio di economia processuale di grande rilevanza pratica.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di rissa (art. 588 c.p.) emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo: la contestazione della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente valutato alcuni elementi a favore dell’imputato che avrebbero giustificato una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. La decisione non entra nel merito della colpevolezza dell’imputato, ormai accertata, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza della motivazione con cui i giudici di secondo grado avevano negato il beneficio delle attenuanti.
Le Motivazioni: Il Principio di Diritto sulle Attenuanti Generiche
Il cuore della decisione risiede nel principio di diritto, consolidato e qui ribadito, riguardante l’onere motivazionale del giudice nel negare le attenuanti generiche. La Cassazione ha affermato che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione e confuti analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti.
È invece sufficiente che il giudice fornisca una motivazione logica e priva di vizi evidenti, incentrando il proprio ragionamento sugli elementi che ha ritenuto decisivi per la sua valutazione. Tutti gli altri argomenti, sebbene non esplicitamente menzionati, si devono considerare implicitamente disattesi o superati dalla valutazione complessiva. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione considerata esente da illogicità (come indicato a pagina 4 della sentenza impugnata), rendendo così l’argomentazione difensiva priva di fondamento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia conferma un orientamento giurisprudenziale volto a garantire l’efficienza del processo, senza sacrificare il diritto di difesa. Per gli avvocati, l’insegnamento è chiaro: nel richiedere le attenuanti generiche, non basta elencare una serie di elementi potenzialmente favorevoli, ma è cruciale evidenziare quelli di peso decisivo, capaci di incidere concretamente sulla valutazione del giudice. Per l’imputato, ciò significa che un diniego basato su una motivazione sintetica ma logicamente coerente sarà molto difficile da contestare con successo in sede di legittimità. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una multa di tremila euro, a conferma della totale infondatezza del suo ricorso.
È necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessario. Per motivare il diniego, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, essendo gli altri implicitamente superati da tale valutazione, purché la motivazione sia esente da evidenti illogicità.
Qual era l’unico motivo del ricorso presentato in questo caso?
L’unico motivo di ricorso era la contestazione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che secondo la difesa erano state ingiustamente negate dalla Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47084 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47084 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 01/01/1987
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte D’Appello di Torino che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui all’ art. 588 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli att ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle. spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 novembre 2024 Il c. GLYPH sliere est GLYPH ore GLYPH Il Presidente