Attenuanti Generiche: La Sola Incensuratezza non Basta per Sconto di Pena
Il tema delle attenuanti generiche rappresenta un punto cruciale nel diritto penale, poiché consente al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato e alle modalità del reato. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questa discrezionalità, sottolineando come la sola assenza di precedenti penali non sia sufficiente a giustificare una riduzione della pena, specialmente di fronte a fatti di particolare gravità.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73 del DPR 309/1990. L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un errore di diritto e un vizio di motivazione nella sentenza d’appello. Il punto centrale del ricorso era la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero comportato una diminuzione della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato: la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Tale valutazione non può essere sindacata in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente contraddittoria o illogica. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione coerente e ben argomentata per negare il beneficio.
I Criteri per la Valutazione delle Attenuanti Generiche
La Cassazione ha colto l’occasione per riepilogare i principi che governano la concessione delle attenuanti generiche. Il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole all’imputato. È sufficiente che la sua decisione si basi sugli elementi ritenuti decisivi, implicitamente disattendendo tutti gli altri. Questo approccio garantisce che la valutazione sia focalizzata sugli aspetti più rilevanti del caso.
La Gravità del Fatto come Elemento Decisivo
Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la gravità del reato. Diversi indici sono stati considerati sintomatici di una stabile dedizione dell’imputato all’attività di spaccio:
* La pluralità di sostanze stupefacenti trattate.
* La rapidità con cui avvenivano le cessioni.
* Il possesso di una considerevole somma di denaro, ritenuta provento dell’attività illecita.
Inoltre, è stato dato peso anche al comportamento processuale dell’imputato, che non ha mostrato alcun segno di collaborazione con gli inquirenti.
L’Irrilevanza della Sola Incensuratezza
Un punto fondamentale ribadito dalla Corte è che, a seguito della riforma dell’art. 62-bis del codice penale, lo stato di incensuratezza dell’imputato non è più, da solo, un elemento sufficiente per ottenere le attenuanti generiche. Il giudice può legittimamente negare il beneficio basando la sua decisione sull’assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione se, come in questo caso, emergono elementi negativi di rilievo legati alla gravità della condotta.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda sulla correttezza del ragionamento seguito dai giudici d’appello. Questi ultimi hanno applicato correttamente i principi giurisprudenziali in materia, rilevando da un lato l’assenza di elementi positivi concreti da valorizzare e, dall’altro, la presenza di chiari indicatori di gravità del fatto. Il comportamento non collaborativo ha ulteriormente rafforzato la decisione di negare le attenuanti. La Suprema Corte ha quindi concluso che la motivazione della sentenza impugnata era logica, coerente e priva di vizi, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che le attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato, ma una concessione discrezionale del giudice basata su una valutazione complessiva del fatto e della personalità del reo. L’assenza di precedenti penali è un fattore che il giudice può considerare, ma non è vincolante. In presenza di un reato grave, caratterizzato da professionalità e pericolosità sociale, il giudice può legittimamente negare lo sconto di pena, anche a un imputato incensurato. La decisione sottolinea l’importanza di elementi positivi concreti, come la collaborazione con la giustizia o un sincero ravvedimento, per poter sperare in un trattamento sanzionatorio più mite.
Perché sono state negate le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate a causa della gravità del fatto, desunta dalla pluralità di sostanze spacciate, dalla rapidità delle cessioni, dal possesso di una notevole somma di denaro e dal comportamento non collaborativo con gli inquirenti, oltre all’assenza di elementi positivi da valorizzare.
Essere incensurato è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, specialmente dopo la riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza (assenza di precedenti penali) non è più sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche.
Quale tipo di valutazione compie il giudice per concedere le attenuanti generiche?
Il giudice compie un giudizio di fatto, valutando discrezionalmente tutti gli elementi indicati nell’art. 133 del codice penale. Non è tenuto a considerare ogni singolo aspetto, ma può basare la sua decisione sugli elementi che ritiene decisivi, sia positivi che negativi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15430 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15430 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENEVENTO il 05/03/1991
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza d Tribunale di Benevento con la quale NOME NOME era stato condannato per il reato di cu all’art. 73 DPR 309/1990.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, GLYPH Rv. 270986 GLYPH – GLYPH 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 – 01, cfr. anche Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 – 03). La Corte territoriale, facendo corret applicazione dei principi esposti, ha rilevato l’assenza di elementi positivi valorizzabili a nonché ha valorizzato la gravità del fatto, desunta dagli indici indicativi della stabile ded alla attività di spaccio ( pluralità di sostanze, rapidità delle cessioni; possesso considerevole somma di denaro) nonché il comportamento non collaborativo dell’imputato con gli inquirenti.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguen condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di
esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tr ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e. condanna
t
Mcorrente al pagamento delle spese
4C1A/V1/41.
inn processuali e della somma di euro tremila6119Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 2 aprile 2025.