Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15357 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15357 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CATANZARO il 06/12/1985
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME qualino, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito di due episodi rig Jardanti la violazione dell’ani:. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 309/90 (capi 1 e 2 de..lia rubrica) avvinti dalla continuazione.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Vizio di motivazione con riferimento all’affermazione della penale respo isabilità dell’imputato, violazione degli artt. 192 cod. pen., 73 d.P.R. 309/90; 2. Vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena, violazione dl!gli artt, 62-bis, 132, 133, 81 cod. pen.
Letta ia memoria depositata in atti, nella quale la difesa, riportandosi ai motivi di ricorso, insiste nel richiedere l’annullamento della sentenza irnplignata.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorse, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in raaità la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del niateriale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competer za della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una co -igrua adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti riteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili masd, – ,,ime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i profili rigua ‘danti la determinazione della pena in concreto irrogata, non superiore alté media edittale, l’aumento determinato a titolo di continuazione e la nancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da cc/ ‘iferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità de fatto e l’assenza di positivi elementi idonei a giustificare la concessione del ben ?ficio ex art. 62-bis cod. pan. (si veda pag. 4 della motivazione dove sono poste i rilievo le modalità dei:a condotta, il significativo dato ponderale dello stupefa :ente in sequestro, l’intensità del dolo).
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la ce ft ura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determ nazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142);
considerato che il mancato riconoscimento delle circostanze atnenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’ass enza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convernito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai ini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensi iratezza dell’imputato (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 e 01);
considerato che la determinazione dell’aumento riconosciuto a itoio di continuazione per il reato sub capo 1 è sostenuto da conferente moti /azione, non censurabile in questa sede, avendo i giudici dato conto in maniera iiintuale delle ragioni della scelta sanzionatoria ,
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inarnmissii ,ile, con condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della sc rnma Ci euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagameli to delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas sa delle
ammende.
Così deciso il 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il President(