Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15286 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15286 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN ROBERTO il 20/02/1959
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 29 ottobre 2024, h,’ confermato la sentenza emessa il 17 ottobre 2023 dal G.u.p. del Tribunale cittadino, che avevi condannato NOME COGNOME alla pena di anni due di reclusione ed euro 5.000 di multa per i reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, avendo l’imputato, in concorso con COGNOME NOME, coltivato in un appezzamento di terreno sito in località INDIRIZZO, n. 77 piant di marijuana, distribuite su quattro distinte piazzole occultate tra la vegetazione, )rovvede regolarmente alla loro irrigazione e manutenzione.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME mediante il proprio difensore, deducendo:
violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.proc.pen., in relazione all’art. 62 bis contraddittorietà della motivazione in punto di esclusione delle attenuanti generi( he. Rilev ricorrente che la sentenza impugnata ha illogicamente ritenuto non collabor3tivo il su comportamento, quando in realtà, pur avendo inizialmente negato di riconoscere il coimputato, ha successivamente ammesso che la persona presente sui luoghi era COGNOME NOME, confermando quanto riferito dalla moglie. Grazie a tali dichiarazioni, il soggetto e NOME identificato e raggiunto da misura cautelare,era stato immediatamente scarcerato;
violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione all’art. 133 c illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto giustificato il discostament( dal edittale. Il ricorrente sostiene che il numero di piante individuate è molto modesto e n denota modalità professionali nella conduzione della coltivazione né particolare scall:rezza.
Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1 Va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudic( del meri esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittir iità, non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra q ielli ind nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dE ll’esclus (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sent numerosi precedenti penali dell’imputato). In sintesi, al fine di ritenere o E scl u d e re le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli eleme indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinar?. o men riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla per ;onalità de colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risult )re all’ sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Tanto premesso, nel caso di specie, le sentenze di merito, di cui è consentita la lettu congiunta in virtù della doppia conformità, hanno correttamente valorizzato, oltrE al numer delle piante di marijuana coltivate illecitamente (77), le modalità professionali di coltivaz
la scelta strategica di un’area difficilmente accessibile e gli accorgimenti adottati la piantagione, i precedenti penali a carico del prevenuto, elementi che denoti i
trascurabile pericolosità sociale e giustificano il diniego delle attenuanti generiche.
3.2 Con riferimento alla dosimetria della pena, va ricordato che la determipazio misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere disc
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ezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intu t
globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 2
COGNOME, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che l conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione d
dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017,
271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, i . 1
19/03/2008, COGNOME Rv. 239754).
Nella fattispecie, l’entità della pena irrogata è stata correttamente gi riferimento alle modalità dell’azione, connotata da professionalità e scaltre2
personalità dell’autore, gravato da precedenti penali.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.r condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandos i as colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. ti versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente