Attenuanti Generiche: i Limiti del Giudizio della Cassazione
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice è chiamato a personalizzare la pena in base alle specificità del caso concreto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del controllo di legittimità su tale decisione, ribadendo principi consolidati e offrendo spunti di riflessione fondamentali per la difesa. La Corte ha stabilito che la valutazione sulla concessione di tali circostanze è un’attività propria del giudice di merito e non può essere messa in discussione in Cassazione se la motivazione è logica e coerente.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati dalla Corte d’Appello di Firenze, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il fulcro delle loro doglianze riguardava un punto specifico: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato gli elementi a loro favore che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena. La difesa sosteneva che la decisione fosse ingiusta e basata su una motivazione insufficiente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni dei ricorrenti, dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione non è entrata nel merito della questione se gli imputati meritassero o meno le attenuanti, ma si è concentrata sulla correttezza procedurale e logica della sentenza impugnata. Con questa pronuncia, i giudici hanno confermato la condanna e hanno inoltre obbligato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la discrezionalità del giudice di merito sulle attenuanti generiche
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Cassazione ha sottolineato che la valutazione circa la concessione delle attenuanti generiche è un’attività tipica del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello), il quale ha il compito di analizzare i fatti e la personalità dell’imputato.
La Corte Suprema non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti. Il suo compito, in “sede di legittimità”, è solo quello di verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia esente da “evidenti illogicità”. In questo caso, i giudici hanno ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse adeguata e non manifestamente infondata.
Un principio chiave ribadito è che il giudice di merito, nel negare le attenuanti, non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare punto per punto ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli aspetti ritenuti decisivi e rilevanti. Tutti gli altri elementi non menzionati si intendono implicitamente superati o disattesi dalla valutazione complessiva del giudice. Di conseguenza, il ricorso basato su una presunta mancata valutazione di alcuni elementi favorevoli è stato ritenuto inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato e offre importanti indicazioni pratiche. Per la difesa, significa che le argomentazioni a sostegno della richiesta di attenuanti generiche devono essere presentate e valorizzate in modo incisivo nei gradi di merito. In Cassazione, non sarà possibile lamentare una semplice “ingiustizia” della decisione, ma si dovrà dimostrare un vizio logico grave e manifesto nella motivazione del giudice d’appello.
Per il sistema giudiziario, questa decisione riafferma l’autonomia e la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena, ponendo un argine a ricorsi che mirano a ottenere una terza valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione. La motivazione, pur sintetica, se logicamente coerente, è sufficiente a rendere la decisione inattaccabile in sede di legittimità.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti. Il ricorso è ammesso solo se la motivazione della sentenza precedente è manifestamente illogica o contraddittoria, non semplicemente perché si ritiene la decisione ingiusta.
Il giudice deve analizzare tutti gli elementi presentati dalla difesa per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che considera decisivi. Non è tenuto a esaminare e confutare ogni singolo argomento favorevole o sfavorevole, poiché gli altri si ritengono implicitamente superati dalla sua valutazione complessiva.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14657 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14657 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a LIVORNO il 26/04/1980 NOME nato a LIVORNO il 20/03/1983
avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della
Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno con cui gli imputati erano stati condannati per il delitto di tentato furto;
rilevato che con il primo e il secondo motivo entrambi i ricorsi contestano l’eccessività della pena base e la modesta riduzione applicata per l’ipotesi tentata;
ritenuto che essi non siano consentiti in sede di legittimità e siano manifestamente infondati perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione
della pena, sia nella determinazione della pena base, sia in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai criteri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nella specie, l’onere argomentativo del Giudice
è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata);
rilevato, altresì, che il terzo motivo di entrambi i ricorsi – che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 6 della sentenza impugnata), anche considerato che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altr disattesi o superati da tale valutazione;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025.