Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14618 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14618 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 09/08/1970
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 23.11.2023 la Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari di data 21.11.2017 di condanna del ricorrente, in un giudizio abbreviato, alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011;
Evidenziato che il ricorso si duole del vizio della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
Premesso, a tal proposito, che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione. (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269 – 01);
Osservato, nella prospettiva appena indicata, che la Corte d’Appello ha motivato il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. con il riferimento alle “risultanze del certificato del casellario giudiziale, da cui si trae conferma dell’apprezzabile proclività a delinquere” e, comunque, all’assenza di elementi di segno positivo che giustificassero una diminuzione della pena;
Ritenuto che, in tal modo, i giudici di secondo grado abbiano fatto inappuntabile applicazione del principio secondo cui, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549 – 02);
Rilevato che, a fronte della persuasiva motivazione della sentenza impugnata, il ricorso si limita a riproporre pedissequamente la censura già dedotta come motivo d’appello, senza confutare specificamente le condivisibili argomentazioni dei giudici di secondo grado;
Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Rv. 276062 – 01), con
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16.1.2025