Attenuanti Generiche: la Valutazione del Giudice non è un Automatismo
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento cruciale nel diritto penale, permettendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce che il giudice può legittimamente negarle focalizzandosi solo sugli elementi ritenuti più rilevanti e decisivi, senza dover analizzare ogni singola argomentazione difensiva. Vediamo nel dettaglio il caso e i principi affermati.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/90), presentava ricorso in Cassazione. L’unico motivo di doglianza era il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello, che aveva confermato la condanna di primo grado. Secondo la difesa, la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato gli elementi a favore dell’imputato.
Il Ricorso e la Decisione della Cassazione
Il ricorso è stato giudicato inammissibile dalla Suprema Corte. Gli Ermellini hanno qualificato il motivo come generico e meramente reiterativo di censure già esaminate e motivatamente respinte nel giudizio di appello. La Corte ha sottolineato un principio consolidato in giurisprudenza: nel valutare la concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. È sufficiente che la sua decisione si basi sugli aspetti ritenuti decisivi per il giudizio, implicitamente disattendendo tutti gli altri.
Le Motivazioni dietro il Diniego delle Attenuanti Generiche
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione ampia e logica per giustificare il diniego del beneficio. Gli elementi considerati assorbenti e sufficienti a negare le attenuanti erano tre:
1. La gravità del fatto: La natura e le circostanze del reato commesso sono state valutate come particolarmente gravi.
2. La condotta ostruzionistica: L’imputato aveva tenuto un comportamento non collaborativo e ostativo al momento dell’arresto, un fattore che depone negativamente sulla sua personalità.
3. La pendenza di un altro procedimento: Durante lo svolgimento del processo d’appello, era emerso che l’imputato era stato tratto a giudizio per un altro reato della stessa specie. Questo elemento è stato considerato un indice di una persistente inclinazione a delinquere.
Questi tre fattori, considerati nel loro insieme, hanno fornito una base solida e logica per la decisione della Corte d’Appello di non concedere la riduzione di pena.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la valutazione sulle attenuanti generiche è un esercizio di ampia discrezionalità del giudice di merito. La decisione, se adeguatamente motivata con riferimento a elementi concreti e pertinenti come la gravità del reato e la condotta processuale ed extra-processuale dell’imputato, non è sindacabile in sede di legittimità, soprattutto se il ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte. Per la difesa, ciò significa che non basta elencare elementi potenzialmente favorevoli, ma è necessario contestare in modo specifico e puntuale le ragioni ostative evidenziate dal giudice nella sua motivazione.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché considerato generico e una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove e specifiche critiche alla sentenza impugnata.
Quali sono stati gli elementi decisivi per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha negato le attenuanti generiche basandosi su tre elementi principali: la notevole gravità del fatto, la condotta ostruzionistica tenuta dall’imputato al momento dell’arresto e il fatto che fosse sotto processo per un altro reato dello stesso tipo.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli argomenti della difesa quando decide sulle attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, disattendendo implicitamente tutti gli altri elementi che non vengono menzionati perché considerati non rilevanti o superati da quelli presi in esame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1476 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1476 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME il quale contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione al reato o cui all’art 73 d.P.R. 309 del 90 è inammissibile per genericità, risultando meramente o )positivo E’ reiterativo di censure già esaminate e motivatamente disattese in sentenza;
considerato che in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche il giuclic e di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunqi e rilevanti rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 239 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549;Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, :arino, Rv 275509), come nel caso di specie;
rilevato, infatti, che la Corte di appello ha giustificato il diniego con ampia rì otiv che attribuisce rilievo assorbente alla gravità del fatto, alla condotta ostruzioniica t all’atto dell’arresto e al reato della stessa specie per il quale risultava nelle more dE I giu appello tratto a giudizio (pag.2);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con c)nseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur ) tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento lelle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del e ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2024
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