Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1476 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1476 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 15/03/1994
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME il quale contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione al reato o cui all’art 73 d.P.R. 309 del 90 è inammissibile per genericità, risultando meramente o )positivo E’ reiterativo di censure già esaminate e motivatamente disattese in sentenza;
considerato che in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche il giuclic e di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunqi e rilevanti rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 239 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, :arino, Rv 275509), come nel caso di specie;
rilevato, infatti, che la Corte di appello ha giustificato il diniego con ampia rì otiv che attribuisce rilievo assorbente alla gravità del fatto, alla condotta ostruzioniica t all’atto dell’arresto e al reato della stessa specie per il quale risultava nelle more dE I giu appello tratto a giudizio (pag.2);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con c)nseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur ) tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento lelle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del e ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2024
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