Attenuanti Generiche: Non Basta la Fedina Pulita, lo Conferma la Cassazione
L’ottenimento delle attenuanti generiche è un aspetto cruciale nel processo penale, poiché può incidere significativamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’assenza di precedenti penali non è più, da sola, un biglietto da visita sufficiente per ottenere questo beneficio. Vediamo nel dettaglio il caso e le motivazioni della Corte.
Il Caso: Un Ricorso Contro il Diniego delle Attenuanti
Un imputato, condannato per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), ha presentato ricorso in Cassazione. L’unico motivo del ricorso era la contestazione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello. A suo avviso, la decisione dei giudici di merito era ingiusta.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
La Riforma delle Attenuanti Generiche e la Discrezionalità del Giudice
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 62-bis del codice penale, come modificato nel 2008. La Corte ricorda che, a seguito di tale riforma, per concedere le attenuanti generiche non basta più la sola ‘incensuratezza’ dell’imputato. Il giudice deve valutare la presenza di elementi e circostanze di segno positivo.
Il giudizio del giudice di merito è un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità (cioè in Cassazione), a condizione che la motivazione sia logica, non contraddittoria e che dia conto degli elementi presi in considerazione. Questi elementi sono quelli indicati nell’articolo 133 del codice penale, che riguardano:
* La gravità del reato.
* La capacità a delinquere del colpevole.
La giurisprudenza ha chiarito che il giudice può anche limitarsi a considerare un solo elemento, ritenuto prevalente, per giustificare la concessione o, come in questo caso, l’esclusione del beneficio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato in modo congruo e logico la sua decisione. Il diniego delle attenuanti generiche non era arbitrario, ma fondato su una serie di elementi negativi concreti e specifici. Questi elementi, valutati nel loro complesso, hanno dipinto un quadro che non giustificava alcuna riduzione di pena.
Gli elementi negativi che hanno pesato sulla decisione sono stati:
1. Concreta gravità del fatto: Il modo in cui il reato è stato commesso è stato ritenuto particolarmente grave.
2. Circostanze dell’azione: Le specifiche modalità dell’attività illecita hanno giocato un ruolo sfavorevole.
3. Personalità dell’imputato: La presenza di un precedente specifico ha inciso negativamente sulla valutazione della sua personalità.
4. Capacità organizzativa: L’imputato ha dimostrato di possedere una notevole capacità nell’organizzare l’attività criminale.
5. Commissione del reato in regime cautelare: Un fattore determinante è stato che il reato è stato commesso mentre il ricorrente era già sottoposto a misure cautelari per altri fatti, dimostrando una particolare inclinazione a delinquere.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale ormai stabile. Per chi si trova ad affrontare un processo penale, è fondamentale comprendere che la richiesta di attenuanti generiche deve essere supportata da elementi positivi concreti che vadano oltre la semplice assenza di precedenti. La strategia difensiva deve mirare a dimostrare, ad esempio, un comportamento processuale collaborativo, un’effettiva resipiscenza, o circostanze di vita che possano positivamente influenzare la valutazione del giudice ai sensi dell’art. 133 c.p. Affidarsi unicamente alla ‘fedina pulita’ è, oggi più che mai, una scommessa persa.
È sufficiente avere la fedina penale pulita per ottenere le attenuanti generiche?
No. Dopo la riforma dell’art. 62-bis del codice penale, il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche. Il giudice deve valutare la presenza di elementi positivi.
Quali elementi può considerare il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice può basare la sua decisione su uno o più elementi indicati nell’art. 133 del codice penale, come la concreta gravità del fatto, le circostanze dell’azione, la personalità dell’imputato (ad esempio, un precedente specifico), la capacità organizzativa dimostrata e la commissione del fatto durante un regime di misure cautelari.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13455 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13455 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 21/12/1993
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall’art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990.
L’unico motivo di ricorso, contenente una generica contestazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente; nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsiasi elemento positivo idoneo a giustificare l’applicazione delle relative circostanze attenuanti alla luce degli elementi rappresentati dalla concreta gravità del fatto, delle circostanze dell’azione e della personalità dell’imputato, gravato da un precedente specifico, della dimostrata capacità organizzativa e dell’elemento rappresentato dall’avvenuta commissione del fatto quanto il ricorrente si trovava in regime di sottoposizione a misure cautelari. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso I’ll marzo 2025