Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13404 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13404 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRIESTE il 11/09/1973
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Venezia, pronunciando in sede di rinvio, ha rideterminato la durata delle pene accessorie di cui agli artt. 216, ultimo comma e 223, ultimo comma, legge fallimentare e confermato, nel resto, la sentenza del Tribunale di Pordenone del 19 ottobre 2018;
letto il ricorso con il quale è stato articolato una unica censura per vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
rilevato che:
deve essere ribadito il principio per cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità d esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02);
a ciò deve aggiungersi il richiamo all’ulteriore arresto in base al quale «l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse» (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, COGNOME, Rv. 195339);
inoltre, «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986);
nel caso di specie, i giudici di appello hanno fatto riferimento al ruolo svolto dall’imputato (tutt’altro che marginale ed estemporaneo) e alla significatività del danno arrecato all’erario (diversi milioni di euro);
a fronte di tali argomentazioni il ricorrente ha proposto una censura che si è limitata a dedurre la genericità del riferimento, senza allegare circostanze o elementi sottoposti al giudice di merito e da questo non valutati allo scopo di giustificare una diversa conclusione;
sono stati indicati profili, in ogni caso, di merito e non suscettibili di esse sollevati in questa sede di legittimità;
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2025