Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19519 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19519 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di
motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui all’art. 707 cod. pen., non
è formulato in termini consentiti in questa sede dalla legge, perché esso, evidenziando ragioni in fatto tese a sollecitare conclusioni differenti sul giudizio di
responsabilità cui sono pervenuti i giudici di merito, risulta privo di specificità, non essendo connotato da un effettivo confronto con la complessità delle congrue e
logiche argomentazioni poste à base della motivazione della sentenza impugnata;
che, infatti, i giudici di appello, con ampia motivazione, facendo corretta
applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno congruamente esplicitato le ragioni del loro convincimento, sottolineando
l’inconferenza degli assunti difensivi e i plurimi e significativi dati emersi a carico dell’odierno ricorrente, il quale, già gravato di precedenti condanne per delitti
contro il patrimonio, veniva fermato alla guida di un’auto a bordo della quale venivano rinvenuti numerosi oggetti atti ad aprire o sforzare serrature, di cui non
veniva fornita alcuna valida giustificazione (si vedano le pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610), la Corte di appello ha congruamente motivato il mancato riconoscimento delle diminuenti in parola con l’assenza di elementi positivi valutabili a favore dell’odierno ricorrente (si veda pag. 3 della impugnata sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 15 aprile 2025.