Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19519 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19519 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 23/05/1960
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di
motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui all’art. 707 cod. pen., non
è formulato in termini consentiti in questa sede dalla legge, perché esso, evidenziando ragioni in fatto tese a sollecitare conclusioni differenti sul giudizio di
responsabilità cui sono pervenuti i giudici di merito, risulta privo di specificità, non essendo connotato da un effettivo confronto con la complessità delle congrue e
logiche argomentazioni poste à base della motivazione della sentenza impugnata;
che, infatti, i giudici di appello, con ampia motivazione, facendo corretta
applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno congruamente esplicitato le ragioni del loro convincimento, sottolineando
l’inconferenza degli assunti difensivi e i plurimi e significativi dati emersi a carico dell’odierno ricorrente, il quale, già gravato di precedenti condanne per delitti
contro
il patrimonio, veniva fermato alla guida di un’auto a bordo della quale venivano rinvenuti numerosi oggetti atti ad aprire o sforzare serrature, di cui non
veniva fornita alcuna valida giustificazione (si vedano le pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610), la Corte di appello ha congruamente motivato il mancato riconoscimento delle diminuenti in parola con l’assenza di elementi positivi valutabili a favore dell’odierno ricorrente (si veda pag. 3 della impugnata sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 15 aprile 2025.