Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21173 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21173 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il 15/12/1975
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale ricorrente lamenta la
violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen., è inammissibile poiché
risolve nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso nella sentenza impugnata ( pagine da 4 a 8) ove si
evidenzia che sulla vettura compendio di furto trovata nella officina di cui l’imputato era titolare erano in corso – al momento dell’intervento della polizia
giudiziaria – operazioni di smontaggio, idonee ad ostacolare l’identificazione e provenienza delittuosa con conseguente prova del
quid pluris che connota la
fattispecie di riciclaggio differenziandola da quella di ricettazione; con tal argomentazioni il ricorrente non si confronta, sicchè la doglianza deve considerarsi
non specifica ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta in
primo luogo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità che richiama, quali elementi negativi, la gravità del fatto commesso in concorso con altro soggetto in regime di arresti domiciliari ed autorizzato a lavorare presso l’officina gestit dall’imputato, l’entità del danno arrecato alla vettura ed il precedente specifico; manifestamente infondata è anche l’ulteriore doglianza relativa alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena come rideterminata dalla Corte che, indicando i dati fattuali ostativi alle attenuant generiche, ha implicitamente formulato un giudizio di prognosi negativa ai sensi dell’art. 163 cod. pen., tipicamente di merito e che non scade nell’illogicità.
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 aprile 2025′ .