Attenuanti Generiche e Recidiva: I Criteri della Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui criteri di valutazione per la concessione delle attenuanti generiche e l’applicazione della recidiva. La decisione sottolinea l’ampia discrezionalità del giudice di merito, a patto che la sua motivazione sia logica e non palesemente errata. Questa pronuncia è fondamentale per comprendere i limiti entro cui un imputato può sperare in una riduzione di pena e le ragioni che possono giustificare un trattamento sanzionatorio più severo.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che, in parziale riforma di una decisione di primo grado, confermava la condanna di tre imputati per il reato di concorso in tentato furto pluriaggravato. Gli imputati, tramite i loro difensori, proponevano separati ricorsi per Cassazione, lamentando sostanzialmente gli stessi vizi.
I motivi principali di doglianza riguardavano:
1. La mancata concessione delle attenuanti generiche.
2. Per due dei tre ricorrenti, la mancata disapplicazione della recidiva contestata.
Secondo le difese, la Corte d’Appello avrebbe errato nel non concedere il beneficio di una pena più mite e nel considerare rilevanti i precedenti penali.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato tutti i ricorsi manifestamente infondati e, di conseguenza, inammissibili. Gli Ermellini hanno ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse del tutto esente da vizi logici evidenti, confermando così la valutazione operata dal giudice di merito.
Le Motivazioni: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il punto centrale della decisione riguarda il diniego delle attenuanti generiche. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: per motivare il rifiuto di concedere tali attenuanti, il giudice non è tenuto a prendere in esame e a confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato, dedotto dalle parti o emergente dagli atti. È sufficiente che il giudice si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque più rilevanti per la sua valutazione. Di conseguenza, tutti gli altri elementi, anche se non esplicitamente menzionati, si considerano implicitamente superati e disattesi dalla valutazione complessiva.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata, ritenuta congrua e logica dalla Cassazione, per giustificare il diniego del beneficio.
Le Motivazioni: La Valutazione della Recidiva
Anche per quanto riguarda la recidiva, la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione dei principi giurisprudenziali. La valutazione del giudice non può basarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti o sull’intervallo di tempo trascorso dai precedenti reati. È necessario, invece, un esame concreto del rapporto tra il fatto per cui si procede e le condanne precedenti. Il giudice deve verificare se la pregressa condotta criminale sia indicativa di una “perdurante inclinazione al delitto” che abbia agito come fattore criminogeno nella commissione del nuovo reato.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva sottolineato come i precedenti specifici degli imputati e le modalità concrete del tentato furto fossero espressione di un “chiaro incremento della pericolosità sociale”, giustificando così la valutazione di recidività.
Infine, la Corte ha qualificato i ricorsi come generici, in quanto si limitavano a riproporre le medesime argomentazioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello, senza sollevare specifiche critiche di legittimità alla sentenza impugnata.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma due importanti principi. Primo, la concessione delle attenuanti generiche rimane una valutazione ampiamente discrezionale del giudice di merito, e il suo diniego è difficilmente censurabile in Cassazione se supportato da una motivazione logica e coerente, anche se sintetica. Secondo, la valutazione della recidiva richiede un’analisi qualitativa e non meramente quantitativa, incentrata sulla capacità dei precedenti penali di rivelare una maggiore pericolosità sociale dell’imputato in relazione al nuovo reato. Per gli operatori del diritto, questa decisione ribadisce la necessità di formulare motivi di ricorso specifici, che attacchino la logicità del ragionamento del giudice, piuttosto che riproporre argomenti di fatto già vagliati nei gradi di merito.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve esaminare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No, non è necessario. La giurisprudenza consolidata ritiene sufficiente che il giudice, nel motivare il diniego, faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua valutazione, rimanendo così superati tutti gli altri elementi non menzionati.
Come viene valutata la recidiva da parte del giudice?
La valutazione non si fonda esclusivamente sulla gravità dei fatti o sull’arco temporale trascorso. Il giudice deve esaminare in concreto il rapporto tra il reato attuale e le condanne precedenti, per verificare se la pregressa condotta criminale indichi una perdurante inclinazione al delitto che ha influito come fattore criminogeno nella nuova commissione.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione è considerato ‘generico’?
Un motivo di ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del grado precedente, senza individuare specifici vizi di legittimità o evidenti illogicità nella motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20845 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20845 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MILANO il 23/09/1995 COGNOME NOME nato a PESCARA il 02/05/1990 COGNOME nato a PESCARA il 11/03/2002
avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono separatamente avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila che – in parziale riforma della sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Teramo, avendo assolto NOME COGNOME dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto – ha confermato la condanna degli imputati per il concorso nel reato di tentato furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, nn. 2, 5 e 7, cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso di COGNOME e il primo ed unico motivo di ricorso di COGNOME con cui i ricorrenti lamentano vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata disapplicazione della contestata recidiva, e il primo ed unico motivo di gravame di COGNOME che denunzia la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità;
Ritenuto che, in riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficien che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 de 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244);
Rilevato che, per quanto attiene alla sussistenza della recidiva, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha sottolineato come i precedenti specifici degli imputati e le modalità in cui si è realizzato il fatto per cui si procede siano espressione di un chiaro incremento della pericolosità sociale dei ricorrenti;
Considerato che tutti i suddetti motivi sono, altresì, generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, dunque, non specifici;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 14 maggio 2025
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Il Presidente