Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22181 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22181 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME CUI CODICE_FISCALE ) nato il 22/08/1993
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto:
–che la Corte di appello di Firenze, con sentenza del 11/06/2024, ha confermato la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Livorno che ha condannato NOME COGNOME alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa pertreatO di cui all’art. 73 del d n. 309 del 1990 (capo a), 648 cod. pen. (capo b) e da ultimo per il reato di cui all’art. 73, c 5, d.P.R. cit., così riqualificatt i fatti di cui al capo c);
–che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con un primo motivo illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all’ome qualificazione del fattoYai sensi d l’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990;
–che con un secondo motivo ha lamentato violazione dell’art 62-bis cod. pen. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
–che il primo motivo è inammissibile posto che, anche a non volere considerare lo stesso, cos come formulato, del tutto generico, la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato le risultanze chimiche esperite dalle quali risulta che la cocaina pesava complessivamente 48,323 gr. e aveV&un’elevata percentuale di purezza posto che il principio attivo era pari a 43,696 da cui si potevano ricavare 291 dosi;
–che quanto al secondo motivo, questa Corte ha in più occasioni affermato che nel motivare i diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche non è necessario che il giudic prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o ri dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o c rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (da ultimo, S 28535 del 19/03/2014, dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899);
–che nella specie la Corte territoriale ha messo in evidenza la inesistenza di eleme positivamente valutabili posto che l’imputato non ha fatto nulla per rendersene meritevol avendo al contrario fornito generalità diverse da quelle indicate al momento del suo ingresso Italia;
–che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile;
–che, a norma dell’art. 616 c.p.p. , alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escl che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) se l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
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