Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21924 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21924 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Messina il 29/11/1999
avverso la sentenza del 27/11/2024 della Corte d’appello di Messina
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere, NOME COGNOME chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, nei confronti di NOME COGNOME alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro ottomila di multa, per il reato di cui agli artt. 2, 4, 7 legge n. 895 del 1967, ritenuta la continuazione, per avere abusivamente detenuto e portato in luogo pubblico un fucile a canne mozze calibro 12, con la recidiva reiterata infraquinquennale, fatto commesso il 17 ottobre 2023.
Propone tempestivo ricorso per cassazione l’ imputato, per il tramite del difensore, affidando il ricorso a tre motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all ‘ art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia l’ inutilizzabilità degli accertamenti balistici effettuati sul fucile a canne mozze fatto reperire dal ricorrente, indicato come quello utilizzato per sparare, in data 17 ottobre 2023.
Ciò in quanto, a parere del ricorrente, tali accertamenti sarebbero stati acquisiti agli atti solo dopo la definizione del processo, da parte del Giudice per le indagini preliminari, con il rito abbreviato.
Si deduce che la Corte di appello avrebbe fondato il proprio giudizio sugli accertamenti in base ai quali si è escluso che il bossolo ritrovato sul luogo degli spari sia stato esploso dal fucile, fatto ritrovare dall’imputato , considerando le sue dichiarazioni inattendibili, negando le circostanze attenuanti generiche, sulla base di atti di indagine esperiti e depositati dopo la sentenza di primo grado.
2.2. Con il secondo e terzo motivo si contesta il trattamento sanzionatorio, sia sotto il profilo del confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo) sia circa la mancata esclusione della recidiva (terzo motivo).
Il ricorrente deduce che il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto valutare alcuni aspetti rilevanti, anche ai fini di modulare il trattamento sanzionatorio, tenuto conto che l’imputato non è stato protagonista dell’incendio appiccato ai danni dell’autovettura Smart, né delle condotte ascritte a centauri a bordo di uno scooter modello SH, avvenute in data 17 novembre 2023. L’imputato, peraltro, ha ammesso le proprie responsabilità.
Con riferimento alla recidiva, si assume che l ‘ aggravio di pena è giustificato dalla verifica, in concreto, del fatto che la reiterazione dell’illecito è sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di maggiore pericolosità sociale dell’autore della condotta.
Nella specie, mancherebbe un vaglio specifico della condotta, del grado di offensività di questa, onde giungere ad una pena proporzionata e personalizzata.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso, facendo pervenire requisitoria scritta, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
La sentenza di primo grado tiene conto delle prove balistiche espletate e già il Giudice di primo grado (v. p. 3 della sentenza di primo grado) fa riferimento a dette prove effettuate sul fucile rinvenuto nel luogo indicato, in base alle quali si è ragionevolmente escluso che l ‘ arma rinvenuta sia stata la stessa di quella utilizzata il pomeriggio del 17 ottobre 2023.
In definitiva, già la prima sentenza ha concluso nel senso che COGNOME aveva fatto rinvenire un fucile diverso da quello impiegato il giorno dei fatti accertati attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza installato sul posto. A tali considerazioni, la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari unisce altra circostanza, quella del reperimento, sul posto, di una delle cartucce che presentava segni di correlazione con altra arma (una pistola mitragliatrice tipo Skorpion , reperto acquisito in altro procedimento penale).
Dunque, l ‘ arma fatta reperire da ll’imputato, secondo i giudici di merito, non è la stessa utilizzata dall’imputato in data 17 ottobre 2023, quando , imbracciando un fucile, questi aveva esploso almeno due colpi di arma da fuoco in direzione di fuggitivi.
Sicché, è manifestamente infondata la deduzione secondo la quale la Corte di appello avrebbe fondato la decisione su una prova inutilizzabile perché acquisita dopo la conclusione del rito abbreviato.
1.2. I motivi secondo e terzo sono infondati.
Le censure prospettate sul trattamento sanzionatorio non si confrontano con le lineari argomentazioni, espresse nella sentenza impugnata, ma si limitano a reiterare le deduzioni devolute con il gravame alle quali la Corte territoriale ha risposto (v. p. 4), con ragionamento completo e immune da vizi di ogni tipo, valorizzando peraltro, il tentativo dell ‘ imputato di depistare le indagini facendo reperire un ‘ arma diversa da quella utilizzata in data 17 ottobre 2023.
In ordine al diniego delle circostanze attenuanti e, comunque, circa l ‘ entità della pena irrogata, anzi, la sentenza impugnata valuta, con ragionamento immune da illogicità manifesta, la negativa personalità dell’imputato , reputata indicativa di una sua ancor maggiore pericolosità sociale, perché espressione della circostanza che COGNOME aveva, a propria disposizione, una pluralità di armi, tutte di provenienza illecita e modificate.
Inoltre, i giudici di merito segnalano, anche a questo fine, i precedenti penali risultati a carico dell’imputato, nonostante la sua giovane età.
Invero, secondo il costante indirizzo di questa Corte, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo o la presenza di precedenti penali (tra le altre, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 -01; Sez.1,
n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 -01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610).
Con riferimento alla recidiva, si osserva che la censura è generica e che non si confronta con il ragionamento conforme delle sentenze di merito, nelle quali si valuta che l ‘ arma in questione è clandestina e che reputa, pertanto, operante la previsione di cui all ‘ art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen., comunque, considerando, con motivazione ineccepibile, la condotta in addebito espressione di evidente incrementata pericolosità sociale (v. p. 3 della sentenza di primo grado e p. 4 della sentenza di appello).
Segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali, ai sensi dell ‘ art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 19 marzo 2025