Attenuanti Generiche: la Cassazione Spiega i Limiti alla Discrezionalità del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale, potendo incidere in modo significativo sulla determinazione finale della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna a fare luce sui criteri che il giudice deve seguire per concederle o negarle, ribadendo un principio consolidato: avere una fedina penale pulita non è più un passaporto automatico per ottenere uno sconto di pena. Analizziamo insieme la decisione per capire le ragioni e le implicazioni pratiche.
Il Caso: un Ricorso contro il Mancato Riconoscimento delle Attenuanti
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza era il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale. Secondo la difesa, il giudice di secondo grado avrebbe errato nel non concedere la diminuzione di pena, nonostante avesse di fatto riconosciuto una gravità non significativa dei fatti.
I Criteri per le Attenuanti Generiche secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Le motivazioni della decisione sono un’importante lezione sul corretto approccio alla valutazione delle attenuanti generiche. I giudici hanno sottolineato come, a seguito della riforma del 2008, non sia più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato per giustificarne la concessione. Il giudice di merito può legittimamente negarle basandosi sulla semplice assenza di elementi o circostanze di segno positivo che depongano a favore del reo.
Nessuna Contraddizione tra Riduzione della Pena e Diniego delle Attenuanti
Uno degli aspetti più interessanti della pronuncia riguarda la presunta contraddizione sollevata dal ricorrente. La Corte d’Appello aveva ridotto la pena rispetto a quella del primo grado, sostenendo che i fatti non fossero di “significativa gravità”. Tuttavia, lo stesso giudice non aveva ritenuto questa “non significativa gravità” un elemento valido per concedere le attenuanti generiche.
La Cassazione ha chiarito che non vi è alcuna contraddizione in questo operato. La valutazione necessaria per determinare la pena base all’interno della cornice edittale (ad esempio, fissandola al minimo) è diversa e meno stringente di quella richiesta per applicare le attenuanti generiche. La concessione di queste ultime, infatti, comporta l’applicazione di una pena inferiore al limite minimo previsto dalla legge e richiede una valutazione di “ulteriore meritevolezza” rispetto a quella già sufficiente per attestarsi sul minimo edittale. Nel caso di specie, il giudice di merito, in modo non manifestamente illogico, non ha riscontrato tale meritevolezza, anche considerando il numero di violazioni contestate.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione richiamando la giurisprudenza consolidata (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022) e l’evoluzione normativa dell’art. 62-bis c.p. La logica è chiara: le attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato, ma uno strumento di equità che il giudice può utilizzare quando emergono elementi positivi e concreti che giustificano un trattamento sanzionatorio più mite. L’assenza di precedenti penali è un dato neutro, non un merito. Allo stesso modo, la modesta entità del fatto, pur rilevando per la commisurazione della pena, non impone automaticamente la concessione di un’ulteriore riduzione tramite le attenuanti. Il giudice deve compiere una valutazione globale e discrezionale, che è insindacabile in sede di legittimità se non è manifestamente illogica, come nel caso esaminato.
Conclusioni
L’ordinanza in commento riafferma un principio fondamentale: la concessione delle attenuanti generiche richiede una valutazione positiva e specifica della meritevolezza dell’imputato, che va oltre la semplice assenza di precedenti penali o la non particolare gravità del reato. Questa decisione consolida un orientamento rigoroso, che mira a responsabilizzare l’imputato e a riservare il beneficio delle attenuanti a quelle situazioni in cui emergono elementi concreti di minor colpevolezza o di ravvedimento. Per la difesa, ciò significa che non basta appellarsi alla fedina penale pulita, ma è necessario fornire al giudice elementi positivi e tangibili su cui fondare una richiesta di clemenza.
Avere la fedina penale pulita è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito che, a seguito della riforma normativa, il solo stato di incensuratezza non è più un elemento sufficiente a giustificare la concessione delle attenuanti generiche, essendo necessaria la presenza di elementi di segno positivo.
Se un reato viene giudicato di ‘non significativa gravità’ si ha automaticamente diritto alle attenuanti generiche?
No. La valutazione sulla gravità del fatto per determinare la pena base è distinta da quella per la concessione delle attenuanti. Quest’ultima richiede una valutazione di ‘ulteriore meritevolezza’ che il giudice può non riscontrare, anche a fronte di un fatto di modesta entità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, non viene esaminato nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1637 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1637 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVEZZANO il 11/09/1984
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per, cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME insiste nelle ragi del ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso sia manifestamente infondato, in quanto “il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazi dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, Sentenza 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489), e non è viziata da contraddittorietà la sentenza che riduce la pena rispetto a quella determinata dal giudice di primo grado sostenendo che i fatt non sono di significativa gravità, ma poi al tempo stesso non ritiene di valutare la ” significativa gravità” ai fini della concessione delle attenuanti generiche, atteso ch concessione di tali attenuanti, comportando la applicazione della pena in misura inferiore al limi edittale, deve passare per una valutazione di ulteriore meritevolezza rispetto a quella sufficie per la determinazione della pena base nel minimo edittale, valutazione di ulteriore meritevolezza che nel caso in esame in modo non manifestamente illogico non è stata effettuata dal giudice del merito anche alla luce del numero delle violazioni oggetto di giudizio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il consigliere estensore
Il presidente