Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21619 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21619 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 28/07/1979
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE D’APPELLO DI ROMA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale capitolino per il reato di furto pluriaggravato e ricettazione, che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 700,00 di multa;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato, atteso che il provvedimento impugnato fornisce sufficiente giustificazione della sua decisione, ancorandola in maniera tutt’altro che illogica alla riten gravità dei fatti, attenendosi ai principi affermati costantemente da questa Corte, per cui diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento anche di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999, COGNOME, rv 214200) e secondo la quale tale dato può essere costituito anche dalla valutazione deila gravità del fatto, che è uno degl indici normativi dettati per la determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3 n. 11963/11 del 16 dicembre 2010, p.g. in proc. COGNOME, rv 249754): per altro congruamente argomentate sono le ragioni di esclusione della attenuazione, anche con riferimento alla condotta postdelictum, consistita in trasgressioni alla misura cautelare, espressive di una insofferenza ai vincoli di legge;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge in relazione all’aumento della pena per continuazione. – è manifestamente infondato; a ben vedere i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di
reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reat più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo
distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269);
tale obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire
verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione a altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e ch
operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Nel caso in esame l’onere argomentativo
è stato, pertanto, assolto in relazione all’aumento di pena per il delitto di ricettazione nella mi di mesi sei di reclusione (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata), a fronte del
pena per il delitto di furto fissata in anni quattro e mesi sei di reclusione – prima della compless riduzione per il rito: a ben vedere Sez. U COGNOME hanno chiarito, in motivazione, che l’aumento
e la rispettiva motivazione devono rispettare i limiti dell’art.81 cod. pen., non operare surrettizio cumulo materiale di pene, garantire la sussistenza della proporzione fra pena
principale e pene dei delitti satellite: parametri tutti rispettati nel caso in esame;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente