Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21607 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21607 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n.2 cod. pen. ed ha condanNOME il ricorrente alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 618,00 di multa;
Considerato che il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge penale sia in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che dell’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.;
Considerato, quanto alle circostanze attenuanti generiche, che il ricorso ‘attacca’ solo una parte della motivazione – quella relativa all’omesso interrogatorio, rispetto alla quale la Corte appello evidenzia che non viene sanzioNOME più gravemente il silenzio, bensì la diversa circostanza che l’imputato non ha fatto dichiarazioni di pentimento o di volontà riparatoria non anche quella in cui si richiamano i precedenti penali che risultano ostativi al riconoscimento della attenuazione: a ben vedere la Corte territoriale fa buon governo dei principi in materia risultando, oltre che aspecifico, anche manifestamente infondato il motivo sul punto, in quanto secondo il consolidato insegnamento di questa Corte le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivament incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l’obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specific motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento
sanzioNOMErio (ex multis e da ultime Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, COGNOME e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 – dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso al discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far eme in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva de reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, COGNOME, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, COGNOME e altri, Rv. 249163); nel caso in esame, in un corretto esercizio della discrezionalità, sono stati valutati gli elementi ostativi;
Quanto alla seconda doglianza mossa con il ricorso, che lamenta violazione di legge in relazione all’erronea applicazione dell’art. 62 n.4 cod. pen., la stessa per un verso non deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequ reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di meri dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838); per altro, il motivo non si confronta con il riferimento anche al danno al finestrino dell’autovett infranto per accedere alle bottiglie sottratte: difatti, la concessione della circostanza attenu del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagioNOME sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa ab subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615 – 01; in applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile ricorso che invocava la predetta circostanza attenuante in una fattispecie di più danneggiamenti di specchietti di autovetture posti in essere in continuazione, sottolineando l’irrilevanza del f che uno dei danneggiati aveva provveduto in proprio alla riparazione; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 – 01: In applicazione del principio, la S.C. ha ritenut inammissibile il ricorso con il quale l’imputato invocava la configurabilità della prede circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente