Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22685 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22685 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 28/10/1985 NOME COGNOME NOME nato a NAPOLI il 02/12/1982
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della
Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del delitto di tentato furto;
rilevato che, con il primo motivo, i ricorsi denunziano l’inosservanza della leg nonché il vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione della causa di non
punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.;
ritenuto che esso non sia deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato motivi che devono ritenersi aspecifìci in quanto omettono di assolvere la tipic
funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. Sez
2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01), avendo la sentenza impugnata offerto una congrua motivazione in relazione al profilo della abitualità dell
condotta, che la citata disposizione considera ostativa all’applicazione della causa non punibilità, e non avendo, invece, il ricorso confutato adeguatamente tale assunto
rilevato che, con il secondo e il terzo motivo, i ricorsi censurano la violazione de legge penale e processuale in ordine alla omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e all’eccessività del trattamento sanzionatorio;
ritenuto che essi non siano consentiti in sede di legittimità e siano manifestament infondati in presenza di una motivazione assolutamente congrua ed esente da evidenti illogicità (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, che sottolinea la grav della condotta e la negativa personalità dell’imputato), anche considerato che non necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generic prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle Parti o rilevabili dagli atti ed ess invece, sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanen disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, c condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende,
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 maggio 2025
Il Presidente