Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29291 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29291 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il 27/10/1980 COGNOME nato il 27/11/1988
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermato la sentenza del Tribunale di Firenzedel 12 giugno 2020 che aveva condannato NOME e NOME COGNOME per molteplici fatti di furto in abitazione aggravato
Prendi COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferiment al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.
NOME lamenta violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alle aggravanti di cui all’art. 625 n.5 cod pen , 625 n.7 cod pen., nonch ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il difensore di NOME COGNOME ha depositato memoria insistendo sulla ammissibilità dei motivi di ricorso proposti.
Il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato. La Corte territoriale con giudizio logico e congruamente motivato, nega il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiamando la irrilevanza delle dichiarazion confessorie dell’imputato, attinenti a fatti la cui prova era evidente; nonch gravità delle plurime condotte di furto in abitazione, sistematicament pianificate e organizzate, impiegando più persone e autovetture che impedivano di risalire alla identità dell’imputato. La decisione della Co territoriale è in tìnea con i parametri elaborati sul punto dalla giurisprud di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione de attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti deci comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’il/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). A1 fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può infatti limitarsi a prendere in esame, tra gli elem indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed a determinare o meno ià riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
6. Il primo motivo proposto dal COGNOME è manifestamente infondato. Si duole il ricorrente che non sarebbe stato accertato il ruolo dei soggetti non identifi
presenti in occasione dei verb episodi furtivi. Come sottolineato nel tessu motivazionale delle sentenze di merito ( secondo i noti principi della” doppi
conforme”) la presenza di più partecipi alle azioni furtive era st direttamente constatata dai servizi di OCP. Né, come rilevato nella sentenz
impugnata, è necessario l’accertamento dello specifico ruolo rivestito d partecipe, essendo, peraltro, stata riconosciuta l’aggravante anche in caso
concorso morale e quindi senza che fosse stata constatata ( come è invece avvenuto nel caso di specie) la presenza di più partecipi nella occasione d
compimento della condotta delittuosa (Sez. 5 – , n. 27650 del 07/06/2019,
Rv. 276896 – 01). Stesse considerazioni si impongono anche con riferimento alla aggravante di cui all’art. 625 n.7 cod. pen. Il ricorrente si l
contestare genericamente l’inidoneità della prova dichiarativa a dimostrar l’ammontare del danno, la cui soglia idonea a integrare la rilevante entità (
a 25 mila euro) è riconosciuta anche dalla giurisprudenza richiamata dall difesa. Peraltro, vale ricordare che, vigendo il principio di libero convincime e l’assenza di un regime di prova legale, non può sostenersi che la prova d danno debba essere fornita da documenti.
Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, valgono le superiori considerazioni espresse in ordine alla posizione d ricorrente Prendi, dovendosi aggiungere che la Corte territoriale fornis congrue argomentazboni n ordine alla assoluta modestia delle somme offerte rispetto all’entità dei beni sottratti e dei danni cagionati.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamen di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 luglio 2025.