Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28768 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28768 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME RAGIONE_SOCIALE (CUI 05AFMIC) nato il 01/01/1991
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 05.11.2024, ha confermato integralmente la pronuncia del Tribunale di Firenze del 14.04.2022, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 24.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 309/1990, relativo alla detenz grammi 417,33 di cocaina ai fini di spaccio.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, deducendo, con motivo unico, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazio dell’impugnata sentenza in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis c.p.
Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, pur riconoscendo la presenza di eleme favorevoli quali lo stato di incensuratezza, la giovane età e le dichiarazioni confessorie, poi contraddittoriamente negato le attenuanti generiche, fondando il diniego su elementi ch non potrebbero logicamente prevalere sui profili positivi della personalità dell’imputato.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Il giudizio sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche rientra nei po discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in cassazione ove sorre motivazione esente da vizi logici e giuridici.
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario ch il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (S Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826).
La Corte territoriale ha congruamente motivato il diniego delle attenuanti generich valorizzando elementi ostativi di particolare gravità: la disponibilità di un quantitativo r di cocaina (417,33 grammi), l’elevata percentuale di principio attivo (indicativa della pross alla fonte di approvvigionamento), la presenza di strumentazione per la pesatura e confezionamento della sostanza, nonché la consistente somma di denaro rinvenuta, tutto concorrente a dimostrare il radicato inserimento dell’imputato nel traffico di stupefacenti.
Inoltre, l’entità dell’attività delittuosa, la disinvoltura mostrata nel commettere il r ii a z 4i. , 4 1-) modalità di occultamento della sostanza costituiscono elementi che, nel twr2enc complessivo operato dalla Corte, hanno legittimamente prevalso sui profili favorevoli indic dalla difesa.
La motivazione offerta dalla Corte territoriale non presenta i vizi denunciati dal ricor risultando anzi logicamente consequenziale e giuridicamente corretta nell’applicazione de criteri valutativi di cui all’art. 133 c.p.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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