Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso in Cassazione
Nel processo penale, la concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale per la determinazione della pena. Queste circostanze, a differenza di quelle specifiche, non sono elencate tassativamente dalla legge ma vengono lasciate alla valutazione discrezionale del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui criteri che guidano questa valutazione e sui limiti entro cui la decisione del giudice di merito può essere contestata. Analizziamo come la Suprema Corte ha affrontato il caso di un ricorso basato unicamente sulla mancata concessione di tali attenuanti.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per furto aggravato. In secondo grado, la Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo all’imputato l’attenuante speciale per aver risarcito il danno, ma aveva confermato il diniego delle attenuanti generiche. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando proprio la mancata applicazione di queste ultime circostanze, ritenendola ingiusta.
La Decisione della Corte sulla Concessione delle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, il motivo presentato dal ricorrente non era consentito in sede di legittimità ed era, inoltre, manifestamente infondato. La Suprema Corte ha confermato la validità della decisione della Corte d’Appello, la cui motivazione per il diniego delle attenuanti generiche è stata giudicata esente da vizi logici e giuridici.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede in un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. La Corte ha ribadito che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o emergente dagli atti.
È invece sufficiente che il giudice fondi la sua decisione su quegli elementi che ritiene decisivi e rilevanti per il giudizio complessivo sulla personalità dell’imputato e sulla gravità del fatto. Una volta che il giudice ha fornito una motivazione logica e coerente, basata su fattori pertinenti, tutti gli altri elementi non menzionati si considerano implicitamente disattesi o superati da tale valutazione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata (richiamata a pagina 5 della sentenza impugnata), rendendo il suo giudizio incensurabile in sede di Cassazione, la quale non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma la vasta discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. La decisione di concederle o negarle è espressione di un giudizio di fatto che, se supportato da una motivazione non manifestamente illogica, non può essere oggetto di riesame da parte della Corte di Cassazione. Per gli operatori del diritto, ciò significa che le doglianze relative a tale diniego devono essere formulate in modo da evidenziare una palese illogicità o una contraddizione nella motivazione del giudice, e non possono limitarsi a una semplice richiesta di riconsiderazione degli elementi fattuali. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende sottolinea ulteriormente le conseguenze di un ricorso ritenuto inammissibile.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione e analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la decisione.
Quali sono i limiti del ricorso in Cassazione riguardo alle attenuanti generiche?
Il ricorso in Cassazione non può contestare la decisione del giudice di merito sulle attenuanti generiche chiedendo una nuova valutazione dei fatti. Può essere accolto solo se la motivazione del giudice di grado inferiore è manifestamente illogica, contraddittoria o giuridicamente errata, ma non per una diversa interpretazione degli elementi.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1996 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1996 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 03/01/1990
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all’art.62 n.4 cod. pen. con rideterminazione della pena, confermando per il resto la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo con cui il ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2024 Il consiglicre estensore
Il Presidente