Attenuanti Generiche: Quando un Solo Elemento Negativo Basta per Negarle
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del processo penale, permettendo al giudice di adeguare la pena alla specificità del caso concreto. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i presupposti per il loro diniego, confermando un orientamento consolidato: anche un solo elemento negativo può essere sufficiente a giustificare la mancata concessione del beneficio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Roma che, in parziale riforma di una precedente decisione, aveva ridotto la pena inflitta a un individuo per il reato di spaccio di stupefacenti. La pena finale era stata fissata in due anni e due mesi di reclusione. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
L’imputato, attraverso il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio in relazione al diniego di tale beneficio.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche da Parte della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo il motivo infondato. Secondo i giudici di legittimità, la decisione della Corte di Appello era pienamente conforme ai principi giurisprudenziali in materia. La Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la sua scelta basandosi su una serie di elementi ostativi, tra cui:
* Un recente precedente penale dell’imputato.
* La cospicua quantità di sostanza stupefacente rinvenuta.
* L’organizzazione dimostrata nell’attività di spaccio.
* La pluralità delle condotte di detenzione e cessione.
* L’utilizzo di canali social per facilitare i contatti con i clienti.
Questi fattori, nel loro complesso, delineavano un quadro di particolare gravità e una personalità dell’imputato non meritevole del beneficio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale, specialmente a seguito della riforma dell’art. 62-bis introdotta nel 2008. Ai fini della concessione delle attenuanti generiche, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. Il giudice deve valutare la presenza di elementi di segno positivo.
Di conseguenza, il mancato riconoscimento del beneficio può essere legittimamente motivato con l’assenza di tali elementi positivi o, a maggior ragione, con la presenza di circostanze negative. La Cassazione ha specificato che, in base ai principi costantemente affermati, il giudice può fondare la sua decisione anche su un solo elemento negativo, tra quelli indicati dall’art. 133 c.p., che sia ritenuto prevalente e decisivo. Questo singolo elemento può riguardare tanto la personalità del colpevole quanto la gravità del reato e le sue modalità di esecuzione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia consolida l’idea che le attenuanti generiche non sono un diritto automatico dell’imputato, ma una concessione che deve essere meritata attraverso elementi concreti e positivi. La decisione del giudice di merito, se logicamente e adeguatamente motivata, è difficilmente censurabile in sede di legittimità. Per la difesa, ciò significa che non basta appellarsi alla mancanza di precedenti penali, ma è necessario fornire al giudice elementi fattuali concreti che dimostrino la meritevolezza del proprio assistito nel ricevere uno sconto di pena.
È sufficiente non avere precedenti penali per ottenere le attenuanti generiche?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che, specialmente dopo la riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più un elemento sufficiente per la concessione automatica del beneficio.
Quali elementi possono portare al diniego delle attenuanti generiche?
Il diniego può essere giustificato dalla presenza di elementi negativi specifici, come un recente precedente penale, la cospicua quantità di stupefacenti, l’organizzazione dell’attività illecita, la pluralità delle condotte e l’uso di strumenti moderni (come i social) per commettere il reato.
Il giudice deve elencare tutti i motivi per cui nega le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, il giudice può basare la sua decisione anche su un solo elemento negativo, tra quelli previsti dall’art. 133 del codice penale, se lo ritiene prevalente e sufficiente a determinare il mancato riconoscimento del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28747 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28747 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PESCARA il 31/10/1994
avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 6 agosto 2024, ha ridotto la pena inflitta nei confronti di NOME COGNOME in anni due e mesi due di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, co. 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ha altresì revocato la pena accessoria disposta dal primo giudice nei confronti del COGNOME e la sospensione condizionale della pena già concessa con precedente giudicato.
L’imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.pen. Il motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (pag. 8). La decisione della Corte di appello è pienamente rispettosa dei canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini dell concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610). La Corte territoriale, con motivazione esaustiva e priva di profili di illogicità, ha posto evidenza una serie di elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche: il recente precedente penale dell’imputato, la cospicua quantità di stupefacente rinvenuto nella sua disponibilità, l’organizzazione dell’attività di spaccio, la plurali di condotte di detenzione e cessione e l’utilizzo, da parte dell’imputato di canali social per facilitare i contatti con i clienti (pag.8). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In base ai principi costantemente affermati in questa sede “Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un s elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle m di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente” (cfr. Sez. 2, n. 23 15/07/2020, Rv. 279549 -02).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore te