Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26210 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26210 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 11/11/1984 COGNOME nato a SALERNO il 02/09/1991 COGNOME
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avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Avellino del 25 gennaio 2024
con cui NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine ai reati agli stessi ascri
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati ch sollevano i medesimi motivi. Con il primo, deducono violazione di legge e vizio d
motivazione rispetto alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’a comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Con il secondo motivo, lamentano, sotto
i profili della violazione di legge e del vizio motivazionale, il diniego delle att generiche.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con mot non deducibili in questa sede di legittimità. Quanto al primo motivo, perc
riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con co argomenti giuridici dal Giudice di merito (fogli 5 e 6 sent. app.), rispetto ai q ricorrente non opera alcun confronto. Quanto al secondo motivo, giova ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso al discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurab qualora, come nel caso di specie (fogli 6 e 6 sent. app.), non sia frutto di a o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Nel caso di specie, la C territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritt quale il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esser legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze segno positivo (Sez. 4 , n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME Stefano, R 283489; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986).
Entrambi i ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cas delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Pr