Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25862 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25862 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CANICATTI’ il 12/08/1987
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanisset ha confermato la condanna dell’imputato per i reati di cui agli artt. 495 cod. pen., art. 4 L. n.
art. 75, comma 1, D.Igs. n. 159 del 2011,
Considerato che il primo motivo di ricorso – che contesta il mancato riconoscimento della caus non punibilità della particolare tenuità del fatto – è manifestamente infondato, dal momento che la
impugnata si è espressa con adeguata motivazione in ordine all’esclusione della particolare te fatto; i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod.pen. sono cumulativi quanto al giud
circa la particolare tenuità dell’offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità
quanto al diniego (sez. 5, n. 16537 del 11/01/2023, dep. il
18/04/2023, COGNOME, non massimata), nel senso che l’applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazion
anche di uno solo di essi [ed invero, secondo il tenore letterale dell’art. 131-bis cod.pen. ne primo comma, qui rilevante, la punibilità è esclusa quando per le modalità della condotta e per
del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità (Sez. 3 n. 893 del 28/06/2017, Rv. 2
6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678; Sez. 7, O
10481 de/ 19/01/2022, Rv. 283044)]; nel caso di specie il giudice di appello ha ritenuto di esc particolare tenuità dell’offesa in ragione della abitualità della condotta, avuto riguardo a d
condanne per il reato di porto d’armi, con cui il ricorso non si è confrontato (pag.2);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che contesta la mancata applicazione delle circos attenuanti generiche – è manifestamente infondato, in presenza (si veda pag. 3 della sentenza im di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da que secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessi attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comun rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 02 luglio 2025
Il consigli g’és” -te -n ore
Il Presidente