Attenuanti Generiche: La Sola Fedina Penale Pulita Non Basta Più
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri per il loro riconoscimento, sottolineando come la semplice assenza di precedenti penali non sia più sufficiente. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
Il Caso in Esame: Un Ricorso per il Riconoscimento delle Attenuanti Generiche
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). L’unico motivo di doglianza sollevato davanti alla Suprema Corte era la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbe potuto comportare una riduzione della pena inflitta.
L’imputato, attraverso il suo difensore, chiedeva alla Cassazione di rivedere la decisione dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto non sussistessero elementi positivi tali da giustificare l’applicazione del beneficio.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la decisione della Corte d’Appello di negare le attenuanti generiche era stata correttamente e legittimamente motivata. La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire alcuni principi consolidati in materia, specialmente alla luce delle riforme legislative che hanno interessato l’articolo 62-bis del codice penale.
Le Motivazioni: Perché sono state negate le attenuanti generiche?
La Corte ha basato la sua decisione su un ragionamento giuridico solido e ormai consolidato. Innanzitutto, ha ricordato che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice di merito semplicemente con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Non è necessario, quindi, che sussistano elementi negativi specifici; la mancanza di aspetti positivi è di per sé sufficiente.
L’impatto della Riforma del 2008
Un punto cruciale evidenziato nell’ordinanza è l’impatto della riforma dell’art. 62-bis c.p. (legge n. 125 del 2008). Prima di questa modifica, lo stato di incensuratezza dell’imputato era spesso considerato un fattore quasi automatico per la concessione del beneficio. La riforma ha cambiato radicalmente questo approccio: oggi, la sola fedina penale pulita non è più sufficiente per ottenere la diminuzione di pena.
Il Giudizio di Fatto e i Criteri dell’Art. 133 c.p.
La valutazione sulla concessione delle attenuanti è un “giudizio di fatto” riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione è logica e non contraddittoria. Il giudice deve tener conto degli elementi indicati nell’art. 133 del codice penale, come la gravità del reato, le modalità dell’azione, l’intensità del dolo o il grado della colpa e la personalità del colpevole. È sufficiente che il giudice prenda in esame anche uno solo di questi elementi, ritenendolo prevalente, per giustificare la sua decisione.
Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva congruamente motivato il diniego evidenziando non solo la mancanza di qualsiasi elemento positivo, ma anche la presenza di fattori negativi come le concrete modalità del fatto e, soprattutto, i precedenti penali specifici a carico dell’imputato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso: le attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato, ma un beneficio la cui concessione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice. Per sperare di ottenerle, non basta più non avere precedenti penali. È necessario che dalla condotta processuale ed extra-processuale dell’imputato emergano elementi positivi concreti che possano convincere il giudice della meritevolezza di una pena più mite. La presenza di precedenti specifici, come nel caso di specie, rende questo percorso ancora più arduo. Di conseguenza, la difesa deve concentrarsi non solo nel contestare l’accusa, ma anche nel far emergere attivamente ogni circostanza favorevole alla personalità del proprio assistito.
Avere la fedina penale pulita è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. A seguito della riforma legislativa del 2008, il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche. È necessaria la presenza di elementi positivi.
Su quali elementi si basa il giudice per concedere o negare le attenuanti generiche?
Il giudice basa la sua valutazione sugli elementi indicati dall’art. 133 del codice penale, che includono la personalità del colpevole, l’entità del reato e le modalità di esecuzione. Può fondare la sua decisione anche su un solo elemento che ritiene prevalente.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
A norma dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25330 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25330 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 24/05/1970
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOMENOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata i epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall’a comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
L’unico motivo di ricorso, attinente alla mancata concessione delle circostan attenuanti generiche, è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanz attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assen di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la rifor dell’art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertit modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, a della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo sta incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, R 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); mentre, su punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazi insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia c anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 d 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritener escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prende esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene pre ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un so elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente; nel caso di sp quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di quals elemento positivo idoneo a giustificare l’applicazione delle relative circos attenuanti anche alla luce delle concrete modalità del fatto e dei prece specifici gravanti sul prevenuto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorre al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore