Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25321 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25321 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 19/08/1980
avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall’art.73, co 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.209.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenent unicamente censure tendenti a provocare una – non consentita – rivisitazione i fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comun reiterativo di argomentazioni già proposte con l’atto di appello.
In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso a contestare la destinazione a uso personale della sostanza stupefacente – è s analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire al quantitati stupefacente detenuto, idoneo al ricavo di 6.537 dosi medie e da ritenere quin incompatibile con un uso esclusivamente personale.
Anche il secondo motivo di ricorso, attinente alla richiesta derubricazione d fatto in quello di lieve entità, è manifestamente infondato.
In particolare, tale profilo è stato analiticamente affrontato dalla territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il carattere de da attribuire alle concrete modalità del fatto – commesso mentre l’imputato trovava in stato di arresti domiciliari – tali da escludere l’occasionalit condotta e che inducono a ritenere del tutto rispettati i parametri di proporzion e offensività della pena (Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, 271959; Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706).
Il motivo attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuan generiche è pure manifestamente infondato
A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la rifor dell’art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stat incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazion è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia c anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez.
43952 del 13/04/2017, COGNOME Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del
15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere
esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene preval ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo
elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente; nel caso di spec
quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsias elemento positivo idoneo a giustificare l’applicazione delle relative circosta
attenuanti anche alla luce degli elementi rappresentati dai precedenti d prevenuto.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
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