Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25308 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25308 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 04/06/1987
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall’art.73, comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
Il ricorso è inammissibile.
Il motivo attinente alla richiesta derubricazione del fatto nell’ipotesi tent manifestamente infondato, atteso che all’imputato è stata esplicitament contestata la detenzione finalizzata alla cessione e che lo stesso è stato colt possesso di due bustine contenenti sostanza stupefacente e, come rilevato con motivazione logica e consequenziale, destinate allo smercio
Il motivo di impugnazione attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall’art.131bis cod.pen. è manifestamente infondato atteso che lo stesso si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanz vagliate dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente escluso la possibili applicazione del suddetto articolo sulla base della considerazione inerente a gravità dell’offesa al bene giuridico tutelato in relazione alle concrete modalit fatto e alla sua non occasionalità desumibile anche dai precedenti dell’imputato
Il motivo attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuant generiche è pure manifestamente infondato
A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riform dell’art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stat incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazion insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia co anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prender esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene preva ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente; nel caso di spe
quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsiasi elemento positivo idoneo a giustificare l’applicazione delle relative circostanze
attenuanti anche alla luce degli elementi rappresentati dai precedenti del prevenuto.
Infine, manifestamente infondato è anche il motivo attinente al richiesto riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.62, n.4, cod.pen., alla
luce della congrua motivazione della Corte territoriale facente riferimento alla tipologia dello stupefacente e alla non modesta offensività della condotta.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
La
presidente )