Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24074 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24074 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ACERRA il 02/10/1987
avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decis o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
che la Corte di Appello alle pagine 2-3 della sentenza impugnata, attraverso una motivazione logica e coerente, ha ritenuto che le modalità del fatto e il comportamento processuale dell’imputato – il quale ha fornito una ricostruzione dei fatti contraddittoria e poco credibile – fossero elementi ostativi alla concessione della suddetta attenuante;
Quanto poi al motivo rubricato al numero 1 con cui si richiede “annullamento della sentenza per violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b cod proc pen per mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. proc pen “(rectius art 131-bis cod. pen.) va rilevata l’assoluta genericità del motivo in quanto privo di specifica e correlata argomentazione.
Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, anche in questo caso, le pagg. 2-3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025
Il
ConsigliRre estensore
I Presidente