Attenuanti Generiche: La Personalità dell’Imputato Può Bastare per Negarle?
Le attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specificità del caso concreto. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la valutazione della personalità dell’imputato e la gravità del reato possano essere elementi decisivi per negare questo beneficio, anche a fronte di scelte processuali apparentemente collaborative.
I Fatti del Caso
Un giovane imputato, dopo essere stato condannato in primo grado, presentava appello. Durante il giudizio di secondo grado, decideva di rinunciare a tutti i motivi di impugnazione relativi alla sua responsabilità penale, concentrando la difesa esclusivamente sulla richiesta di una pena più mite, in particolare attraverso il riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte d’Appello, tuttavia, respingeva la richiesta, confermando la decisione del primo giudice. L’imputato proponeva quindi ricorso per Cassazione, lamentando l’ingiusto diniego del beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione dei giudici di merito. Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello ha correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, basando la sua valutazione su elementi concreti e giuridicamente ineccepibili. Il ricorso dell’imputato è stato invece ritenuto fondato su obiezioni generiche e non sufficienti a scalfire la logicità della sentenza impugnata.
Le motivazioni: perché sono state negate le attenuanti generiche?
Il nucleo della decisione risiede nelle motivazioni addotte dai giudici per escludere il beneficio. La Corte ha spiegato che il diniego non è stato arbitrario, ma fondato su un’analisi approfondita di diversi fattori:
1. Inidoneità della Scelta Processuale: La rinuncia ai motivi d’appello sulla responsabilità, avvenuta di fronte a un quadro probatorio già solido, non è stata considerata una prova sufficiente di ravvedimento (resipiscenza) o di un’evoluzione positiva della personalità.
2. Gravità del Fatto: L’episodio criminoso è stato valutato come particolarmente grave, espressione di freddezza e determinazione criminale.
3. Personalità dell’Imputato: Le modalità di commissione del reato sono state ritenute sintomatiche di un’elevata intensità del dolo e dell’inserimento dell’imputato in contesti delinquenziali più ampi.
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: per negare le attenuanti generiche, il giudice può legittimamente limitarsi a considerare anche un solo elemento tra quelli indicati dall’art. 133 c.p. (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole), se lo ritiene prevalente e decisivo. Argomenti come la giovane età o la scelta del rito abbreviato, sollevati dal ricorrente, sono stati giudicati irrilevanti di fronte alla valutazione negativa della sua personalità e della condotta criminale.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante spunto di riflessione: le scelte processuali, come la rinuncia a una parte dell’appello, non garantiscono di per sé l’ottenimento delle attenuanti generiche. Il giudice ha il dovere di compiere una valutazione complessiva che tenga conto della personalità del reo, della gravità del reato e delle modalità di esecuzione. La decisione dimostra che il percorso verso il ravvedimento deve essere sostanziale e non meramente formale. La freddezza, la determinazione nel commettere il reato e l’inserimento in ambienti criminali sono indicatori che possono pesare più di ogni altra considerazione, giustificando pienamente un trattamento sanzionatorio severo.
Rinunciare ai motivi d’appello sulla colpevolezza aiuta a ottenere le attenuanti generiche?
Non necessariamente. Secondo la Corte, se questa scelta avviene di fronte a un quadro probatorio già definito, può essere ritenuta inidonea a dimostrare un reale ravvedimento o un’evoluzione positiva della personalità dell’imputato.
Quali elementi può considerare il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice può basare la sua decisione su tutti gli elementi indicati dall’articolo 133 del codice penale, tra cui la gravità del reato, le modalità di esecuzione, l’intensità del dolo e la personalità del colpevole, come la sua freddezza, determinazione criminale e l’inserimento in contesti delinquenziali.
Basta un solo elemento per giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
Sì. La Corte di Cassazione conferma il principio secondo cui il giudice può ritenere prevalente anche un solo elemento (ad esempio, uno attinente alla personalità del colpevole o alla gravità del reato) e basare su di esso la decisione di escludere il beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23874 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23874 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONTE SANTANGELO il 12/11/2002
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
considerato che NOME COGNOME a dispetto di quanto adombrato in ricorso risulta avere rinunciato, nel corso del giudizio di appello, a tutti i m impugnazione afferenti alla sua responsabilità in ordine ai reati ogget addebito, onde la Corte di appello, correttamente, ha circoscritto la pr indagine ai temi concernenti il trattamento sanzionatorío;
rilevato che i giudici di merito hanno spiegato, in termini logicament giuridicamente ineccepibili, che il diniego delle circostanze attenuanti gener discende dalla concreta inidoneità della scelta processuale dell’imput intervenuta a fronte di un quadro probatorio compiutamente definito, ad attesta la sua resipiscenza o, comunque, la positiva evoluzione della sua personalità post delictum, oltre che dalla gravità dell’episodio criminoso del quale egli è s protagonista, espressivo di freddezza e determinazione criminale, e dalle pecul modalità di commissione dei reati, sintomatiche di intensità del dol dell’inserimento di COGNOME in più vasti ambienti delinquenziali;
che, a fronte di un percorso argomentatívo pienamente rispettoso dei canon che presiedono all’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generic giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’ar cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o men riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente al personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzi esso può risultare all’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2 Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269) il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità vertenti su p – quali la giovane età, la personale partecipazione al processo, l’opzione per il abbreviato, la quasi integrale rinuncia ai motivi di appello – del tutto inido consentire l’intervento censorio del giudice di legittimità;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cas delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
ammende.
Così deciso il 20/03/2025.