Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30717 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30717 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ROSOLINI il 26/06/1969
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’ 73, comma 4, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla lieve entità, con il secondo motivo, in all’affermazione della responsabilità e con il terzo motivo, in ordine al diniego delle circo attenuanti generiche.
La prima e la seconda censura sono manifestamente infondate. La Corte d’appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostan tipo hashish da cui erano ricavabili 390 dosi medie singole, già confezionata in dosi pronte la cessione, al rinvenimento di materiale per il confezionamento, all’assenza di fonti legitti reddito, ai precedenti penali, alle risultanze delle operazioni di o.p.c., dalle quali è eme il ricorrente, poco prima della perquisizione domiciliare, aveva contatti con varie persone ch recavano presso la sua abitazione, affermando che l’attività di spaccio era svolta in mo organizzato e non occasionale. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramen giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduz difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni GLYPH attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali RAGIONE_SOCIALE hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che il manca riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice cori l’assenza di elementi o circostanze di ségno positivo, a maggior ragione dopo riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modific dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concession diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo suff riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale ri tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse punto dall’interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).
Nel caso in disamina, il giudice il giudice territoriale non ha rinvenuto elementi positivi giustificarne la concessione, ed ha evidenziato lo svolgimento in modo organizzato e non occasionale dell’attività illecita.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. proc. p alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procediment
OÌ
nonché quello del versamento, in favore• della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2025
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente