Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17354 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17354 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nataa GENOVA il 30/09/1987
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l’insufficienza
dell’impianto probatorio posto alla base della dichiarazione di responsabilità dell’odierna ricorrente nella vicenda fraudolenta è inammissibile perché fondato su motivi che si
risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto
apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il giudice di merito, in particolare a pag. 4 della sentenza
impugnata, ha motivato adeguatamente in ordine alla sussistenza degli elementi probatori comprovanti la responsabilità della COGNOME;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento
delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 62, n. 4 e 62-bis c.p., non è consentito sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 5 e 6
della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti deci comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2025.