Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18000 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18000 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 13/03/1964
avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La Corte di appello di Firenze, con la pronuncia indicata in epigrafe, in parzia riforma della sentenza emessa dal Tribunale cittadino, ha escluso la recidiva ridetermiando la pena inflitta a NOME COGNOME per il reato di cui all’art co.5 DPR 309/90 in quella di mesi 8 di reclusione ed euro 733 di multa.
2.E1 NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; chiede pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo in questione, così come proposto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagli e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnat ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il rico dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenu essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Inoltre, il motivo afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficien e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243);
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego d concessione delle circostanze attenuanti generiche, allineandosi al costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolvim dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuant generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elemen favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficient egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanen disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4 Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il di
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R.G.
delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reite precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
Nel caso che ci occupa, il giudice ha sottolineato la rilevanza del precedent specifico di cui era gravato l’imputato.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
5.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art.
cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, no ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit
(Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 aprile 2025
Il Consigliere estensore
COGNOME Il Presidente