Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice e il Peso dei Precedenti Penali
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice è chiamato a personalizzare la pena in base alle specificità del caso e alla figura del reo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui criteri che possono legittimamente portare al diniego di questo beneficio, sottolineando come la personalità dell’imputato e i suoi precedenti penali possano assumere un ruolo decisivo. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per furto in abitazione, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un unico motivo: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato adeguatamente gli elementi a favore dell’imputato, negandogli così un trattamento sanzionatorio più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Con questa decisione, i giudici di legittimità hanno confermato la correttezza dell’operato della Corte di Appello. Il fulcro della pronuncia risiede nel principio secondo cui il giudice, nel decidere sulla concessione delle attenuanti, non è obbligato a un’analisi parcellizzata di ogni singolo elemento, ma può fondare la sua motivazione sugli aspetti che ritiene più significativi e decisivi.
I Criteri per la Valutazione delle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato. Quando un giudice rigetta la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, la sua motivazione è considerata adeguata anche se si limita a indicare gli elementi preponderanti che hanno guidato la sua decisione. Non è necessario, quindi, un esame analitico di tutti gli argomenti, favorevoli o sfavorevoli, portati dalle parti o emergenti dagli atti.
Il Ruolo dei Precedenti Penali e della Personalità dell’Imputato
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva negato le attenuanti valorizzando la “personalità dedita al crimine” dell’imputato. Tale valutazione era supportata da concreti precedenti penali per reati della stessa natura, come rapina e altri furti in abitazione. Secondo la Cassazione, questa motivazione è sufficiente, logica e completa, in quanto si basa su indici di natura personale e fattuale che giustificano ampiamente il mancato accesso al trattamento di favore.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda sulla distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è un tipico apprezzamento di merito, riservato al giudice che esamina i fatti. Il ruolo della Cassazione è verificare che tale apprezzamento sia supportato da una motivazione logica, coerente e non contraddittoria.
Nel caso in esame, la Corte di Appello ha correttamente esercitato la propria discrezionalità, evidenziando come la reiterazione di gravi reati contro il patrimonio delineasse un profilo di pericolosità sociale e una personalità non meritevole del beneficio. La scelta di focalizzarsi su questo aspetto, ritenuto decisivo, è stata giudicata legittima e conforme ai principi dettati dalla stessa giurisprudenza di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione pratica: la richiesta di concessione delle attenuanti generiche non può basarsi su una mera elencazione di elementi potenzialmente favorevoli. È fondamentale che la difesa argomenti in modo da scalfire il quadro complessivo della personalità dell’imputato, specialmente in presenza di precedenti penali specifici. La decisione conferma che la valutazione del giudice è ampiamente discrezionale e, se motivata in modo logico con riferimento a elementi decisivi come i precedenti e la personalità criminale, è difficilmente censurabile in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a suggello della palese infondatezza del suo ricorso.
Quando un giudice rigetta la richiesta di attenuanti generiche, deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No. Secondo la giurisprudenza richiamata dalla Corte, il giudice può limitarsi a fare riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione, senza dover necessariamente prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole.
Quali elementi possono essere considerati decisivi per negare le attenuanti generiche?
Nel caso specifico, sono stati considerati decisivi la personalità dell’imputato, descritta come ‘dedita al crimine’, e i suoi diversi precedenti penali specifici per reati come rapina e furto in abitazione. Questi elementi sono stati ritenuti sufficienti a giustificare il diniego del beneficio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, come avvenuto in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11852 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11852 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 22/03/1996
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 39086/24 -Udienza del 26 febbraio 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, la quale ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno di condanna per il reato di furto in abitazione.
Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso – riguardante l’applicazione dell circostanze attenuanti generiche – è inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti d comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
Invero, la Corte d’appello ha chiarito che nel caso di specie non ricorrono elementi util alla concessione del beneficio alla luce della personalità dedita al crimine che l’imputat presenta e che risulta confermata dai diversi precedenti penali per rapina o furto in abitazion commessi dallo stesso (cfr pag 2). Ne consegue che la motivazione sul trattamento sanzionatorio appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025
Il consig e e estensore
Il Presidente