Attenuanti Generiche: Discrezionalità del Giudice e Limiti del Ricorso
Le attenuanti generiche, previste dall’articolo 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo e del reato commesso. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per chiarire i criteri che guidano la decisione del giudice e i limiti entro cui tale decisione può essere contestata.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il diniego delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato alcuni elementi a favore dell’imputato, limitandosi a fondare la decisione negativa sulla sola esistenza di un precedente penale a suo carico.
La Decisione sulle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d’Appello. Con questa pronuncia, i giudici supremi hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: la valutazione sulla concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra in un giudizio di fatto ampiamente discrezionale, che non può essere messo in discussione in sede di legittimità se la motivazione è logica, coerente e non contraddittoria.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato che il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame e a confutare ogni singolo elemento potenzialmente favorevole all’imputato. Al contrario, può legittimamente fondare la propria decisione anche su un solo fattore che ritenga preponderante e decisivo. Nel caso di specie, il precedente penale a carico del ricorrente è stato considerato un elemento sufficiente a giustificare il diniego del beneficio.
Citando precedenti pronunce, la Cassazione ha ricordato due punti cardine:
1. Sussistenza di ragioni preponderanti: Il giudice può escludere le attenuanti generiche basandosi sulle “sole ragioni preponderanti della propria decisione”, senza dover effettuare un’analisi minuziosa di ogni fattore attenuante prospettato dalla difesa.
2. Sufficiente un solo elemento: Ai fini della decisione, è sufficiente che il giudice prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p. (come la personalità del colpevole, la gravità del reato, le modalità di esecuzione), anche un solo elemento che ritenga prevalente e determinante per negare il beneficio.
Poiché la motivazione della Corte d’Appello era fondata su un criterio logico (la presenza di un precedente penale) e non presentava vizi di contraddittorietà, la valutazione non era sindacabile dalla Cassazione.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma la grande discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. Per la difesa, ciò significa che non basta elencare una serie di fattori positivi, ma è necessario dimostrare che essi siano così rilevanti da superare eventuali elementi negativi, come i precedenti penali. Per l’imputato, la decisione sottolinea come un percorso di vita rispettoso della legge sia il primo e più importante fattore per poter sperare in un trattamento sanzionatorio più mite. Infine, si ribadisce che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti, ma resta confinato al controllo sulla corretta applicazione della legge.
Un precedente penale è sufficiente per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, il giudice di merito può legittimamente negare la concessione delle attenuanti generiche basando la sua decisione anche solo sulla presenza di un precedente penale, qualora lo ritenga un elemento preponderante e indicativo della personalità del colpevole.
Il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato prima di negare le attenuanti generiche?
No, il giudice non è obbligato a esaminare e confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole all’imputato. Può limitarsi a prendere in considerazione gli elementi indicati dall’art. 133 del codice penale e fondare la sua decisione su quello che ritiene prevalente e sufficiente a giustificare il diniego.
È possibile contestare in Cassazione il diniego delle attenuanti generiche?
È possibile solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Non è possibile, invece, chiedere alla Corte di Cassazione di compiere una nuova e diversa valutazione dei fatti, poiché tale compito spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12329 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12329 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BRINDISI il 10/11/1997
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da COGNOME NOME è inammissibile a fronte di una adeguata motivazione di esclusione delle generiche per il precedente a carico, conforme all’indirizzo per cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). Si è anche affermato che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).
Quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 02 2025
Il Co sigliere estensore
I Presidente,