Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 559 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 559 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato 11 15/07/1995
NOME COGNOME nato il 20/12/2000
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna con cui NOME e NOME erano state dichiarate colpevoli di tentativo di furto con destrezza e condannate alla pena di anni uno di reclusione ed euro 464 di multa.
Propongono ricorso per Cassazione le imputate. Con il primo motivo lamentano vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Cor territoriale aveva fatto riferimento a mere clausole di stile, rendendo una motivaz meramente apparente. Con il secondo motivo denunciano vizio di motivazione in relazione alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena. I giudici di merito non avevano richiamato gli elementi di cui all’art.133 al fine di formulare il giudizio prognostico, ma escluso il beneficio richiesto in quanto le imputate avevano già beneficiato di una archivia per particolare tenuità del fatto in ordine ad un reato della medesima specie, commess successivamente a quello oggetto del giudizio.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilit ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’ cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 4 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto suffici fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi prece penali dell’imputato). Invero, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti gen il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. peri che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anch un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modal esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/20 COGNOME, Rv. 279549). Va altresì rimarcato che costituisce approdo consolidato del giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circosta attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta c d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il so di incensuratezza dell’imputato g (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489-
0’1;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, GLYPH Rv. 270986 GLYPH – GLYPH 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 GLYPH Rv. 260610 GLYPH 01, GLYPH cfr. GLYPH anche Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 – 03).
1.1 Tanto premesso, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della intensità del dolo manifestato dalle ricorrenti e delle caratteristiche de delittuosa, eseguita con agire disinvolto e rivelatore di un collaudato schema esecutivo. La Co ha richiamato anche la mancanza di reale resipiscenza, posto che il portafogli sottratto persona offesa era stato restituito dopo insistenti richieste degli operanti, sicc emergevano elementi suscettibili di positiva valutazione. Si tratta di motivazione del congrua, non illogica e conforme ai principi sopra riportati.
2. Il secondo motivo è inammissibile. Con il ricorso per cassazione le ricorrenti lamentano vizio di motivazione in ordine alla man concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena i dolendosi, però, delle argomentazioni offerte sul punto dalla sentenza di primo grado. La mancata concessione del beneficio, invero, non è stata oggetto dei motivi di appello, riguardanti, nell’ordine, la applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.; la erronea contestazione dell’aggravante della destre la mancata concessione delle attenuanti generiche; la eccessività del trattamento sanzionatori Dunque, il motivò è inammissibile, dovendosi ricordare che, anche riguardo all’esercizio potere Ufficioso di cui all’art. 597, comma 5, cod. proc. pen, le Sezioni Unite di questa hanno chiarito che, fermo il dovere del giudice di appello di motivare il mancato esercizio del potere di ufficio di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena in pre delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, specialmente se sopravvenute al giudizi di primo grado, l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancat applicazione del medesimo beneficio se non lo ha richiesto nel corso del giudizio di appel (Sez. U- , n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376- 01). In ogni caso, va ribadito c secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le ragioni del diniego dei benef della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificat del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice n circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamen dell’imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti bene dalla valutazione degli elementi indicati dall’art.133 cod.pen. (Sez. 3 – n. 26191 del 28/03/ Rv. 276041 – ; Sez. 4 – , n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244 – 05). In proposito, si richi quanto già considerato in ordine alla congruità ed esaustività della motivazione in ordin diniego delle circostanze attenuanti generiche. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseg condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi d
esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente ,