Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12935 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12935 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTEL VOLTURNO il 30/07/2001
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME considerato che l’unico articolato motivo di ricorso, con cui la difesa denunc promiscuamente, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancat riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestament infondato;
che, difatti, la Corte d’appello, alla quale era stata avanzata la medes richiesta, ha motivato ampiamente sulle ragioni che hanno portato al rige dell’istanza difensiva (cfr., pagg. 3-5 della sentenza) evidenziando la obi gravità delle condotte (rapina consumata e due tentate rapine con uso di armi, opera più persone riunie e travisate), giudicate sintomatiche di una note capacità a delinquere ed a fronte delle quali non poteva nemmeno esser consìderata rilevante l’offerta risarcitoria di poco superiore al provento della consumata;
che, d’altro canto “le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena” (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, COGNOME; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernuccì); i definitiva, quindi, “la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio” (cfr., Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, COGNOME, Rv. 266460 – 0 Sez. 3 – , n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 – 01); il giudice di merito motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non d necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevol sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rima in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazio Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 02; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, GLYPH COGNOME, GLYPH Rv. 275509 GLYPH 03;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, GLYPH COGNOME, GLYPH Rv. 271269 GLYPH 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01);
che, infine, correttamente la Corte di Appello ha escluso di poter fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla scelta dell’imputato per il rito abbreviato conformandosi, in tal modo, alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è illegittima la concessione delle circostanze attenuanti generiche se motivata dalla scelta dell’imputato di accedere al giudizio abbreviato, atteso che la valutazione premiale di tale scelta è già posta a fondamento del riconoscimento della diminuzione di pena prevista per il rito alternativo (cfr., Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, NOME COGNOME, Rv. 277271 01; Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, GLYPH Diana, GLYPH Rv. 260012 GLYPH 01; Sez. 4, n. 6220 del 19/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242861 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.