Attenuanti Generiche: Quando la Collaborazione non Basta
Le attenuanti generiche, previste dall’articolo 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini della discrezionalità del giudice, chiarendo come alcuni comportamenti, apparentemente collaborativi, possano essere ritenuti irrilevanti ai fini della riduzione della pena, specialmente in presenza di una spiccata capacità a delinquere.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un imputato contro la decisione della Corte d’Appello di Firenze, che aveva negato la concessione delle attenuanti generiche. L’imputato sosteneva di meritare uno sconto di pena per aver “collaborato” con le forze dell’ordine durante una perquisizione domiciliare, indicando spontaneamente il nascondiglio di una quantità di sostanza stupefacente. A suo avviso, questo gesto dimostrava una ridotta pericolosità sociale. La difesa contestava inoltre la valutazione dei giudici di merito, che avevano dato peso ai suoi numerosi precedenti penali per reati della stessa specie.
La Decisione della Corte e le Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno smontato le argomentazioni della difesa, evidenziando come il ricorso non si confrontasse adeguatamente con la logica e completa motivazione della sentenza impugnata. Il rigetto si fonda su due pilastri principali: l’irrilevanza della presunta collaborazione e la corretta valutazione della personalità del reo.
Le Motivazioni
La Corte ha specificato che la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche costituisce un “giudizio di fatto”, riservato ai giudici di merito e non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è logica e coerente. Nel caso specifico, la motivazione era ineccepibile.
In primo luogo, la “collaborazione” dell’imputato è stata ritenuta irrilevante. Indicare il nascondiglio della droga mentre era già in corso una perquisizione che, con ogni probabilità, avrebbe comunque portato al suo ritrovamento, non costituisce un elemento valido per mitigare la pena. Si tratta di una scelta pragmatica in una situazione ormai compromessa, non di un reale segno di resipiscenza.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che il giudice può escludere le attenuanti basando la propria decisione su ragioni preponderanti. In questo caso, tali ragioni erano la gravità del fatto, desunta sia dalla quantità dello stupefacente (con il connesso pericolo di diffusione), sia dalla spiccata capacità a delinquere dell’imputato. Quest’ultima era ampiamente dimostrata dalla reiterazione della medesima condotta criminale, come attestato dalle numerose condanne precedenti. Questi elementi negativi superano di gran lunga il peso di qualsiasi gesto apparentemente positivo.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cruciale: le attenuanti generiche non sono una ricompensa per gesti di minima importanza o dettati dalla convenienza del momento. Il giudice deve compiere una valutazione complessiva della personalità del reo e della gravità del reato. La presenza di precedenti specifici e la pericolosità della condotta sono elementi che possono legittimamente portare al diniego delle attenuanti, anche a fronte di una pena finale non particolarmente elevata. La collaborazione, per essere considerata tale, deve essere genuina e significativa, non un mero tentativo di limitare i danni quando ormai si è stati scoperti.
Indicare alla polizia dove si trova la droga durante una perquisizione è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, se la perquisizione è già in corso e avrebbe comunque portato al ritrovamento dello stupefacente, tale “collaborazione” è considerata irrilevante e non giustifica la concessione delle attenuanti.
I precedenti penali possono impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì. L’esistenza di plurime condanne per reati della stessa specie è un elemento che il giudice può valorizzare per negare le attenuanti, in quanto è indice di una maggiore capacità a delinquere e di reiterazione della condotta criminale.
Il giudice è sempre obbligato a concedere le attenuanti generiche se la pena finale non è elevata?
No. La concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto discrezionale del giudice. Anche a fronte di una pena finale non superiore al medio edittale, il giudice può negarle motivando la sua decisione sulla base di elementi preponderanti, come la gravità del fatto (es. la quantità di droga) e la pericolosità sociale del reo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13058 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13058 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME ( CUI CODICE_FISCALE nato il 01/01/1952
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
L
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
Il motivo con cui si contesta il diniego delle attenuanti generiche si connota ( a una parte per il mancato confronto con la motivazione con la quale si e iidenzia l’irrilevanza della rivendicata collaborazione tradottasi nell’indicare lo stupefricente nascosto, siccome offerta nel contesto di una perquisizione ormai in ccno che quindi avrebbe comunque condotto al rinvenimento dello stupefacente in sede domiciliare; dall’altra anche per il mancato confronto con la valorizzazione della quantità della droga contestata, così che è ultronea ogni altra disquisizion a anche sull’altro elemento – pure valorizzato dai giudici ma contestato dalla difes;1- della esistenza di plurime condanne per reati della stessa specie. Laddove ci:corre evidenziare che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi deil’art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decis alle (in termini, ex multis, Sez. 2 – , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 – 02; Eass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768).Anche il secondo motivo è inamnni5;sibile a fronte di esplicita e articolata motivazione che valorizza in presenza di una pena finale non superiore al medio edittale sia la gravità del fatto per il qual: tativ detenuto e con connesso pericolo di diffusività sia la capacità a delinqueie per reiterazione della medesima condotta.
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissitih, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere pr)fili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendi.
Così deciso in Roma il 14.3.2025.