Attenuanti Generiche: la discrezionalità del Giudice tra precedenti penali e gravità del reato
Le attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo e del fatto commesso. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti della discrezionalità del giudice, sottolineando come elementi negativi quali la gravità del reato e i precedenti penali possano legittimamente giustificare il diniego di tale beneficio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La Corte territoriale aveva confermato la condanna, negando la concessione delle attenuanti generiche. L’imputato, attraverso il suo legale, ha lamentato davanti alla Corte di Cassazione una violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in relazione a tale diniego, sostenendo che la sua richiesta fosse meritevole di accoglimento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo gli Ermellini, la decisione della Corte d’Appello era pienamente legittima e fondata su argomentazioni logiche e congrue. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nella proposizione di un ricorso privo di fondamento.
Le motivazioni: i criteri per il diniego delle attenuanti generiche
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha avallato la scelta del giudice di merito. La Corte ha ribadito un principio consolidato: nel decidere sulla concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto ad analizzare e confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per una valutazione negativa complessiva.
Nel caso specifico, gli elementi ostativi considerati determinanti sono stati:
1. La gravità dei fatti: Valutata in relazione all’ingente quantitativo di sostanza stupefacente detenuta e al significativo numero di dosi che se ne sarebbero potute ricavare.
2. I precedenti penali: La presenza di un curriculum criminale è stata considerata un elemento preponderante, indicativo di una personalità incline a delinquere e quindi ostativo alla concessione del beneficio.
La Corte ha richiamato numerosa giurisprudenza a sostegno di questa tesi, chiarendo che i precedenti penali, anche se relativi a reati estinti, possono essere sufficienti da soli a giustificare il diniego delle attenuanti. La valutazione del giudice deve infatti basarsi sui parametri dell’art. 133 c.p., che includono la capacità a delinquere del reo, e i precedenti ne sono una chiara espressione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma che la concessione delle attenuanti generiche è un giudizio ampiamente discrezionale del giudice di merito, il quale può legittimamente negarle basandosi su elementi oggettivi e negativi solidi. Per la difesa, ciò significa che non basta evidenziare alcuni aspetti positivi della condotta o della personalità dell’imputato per ottenere automaticamente la riduzione di pena. È necessario, invece, dimostrare che tali elementi positivi siano talmente rilevanti da superare e neutralizzare gli indicatori negativi, come la gravità del reato e una storia criminale pregressa. La decisione riafferma l’importanza di una valutazione globale della personalità dell’imputato, dove il passato gioca un ruolo cruciale.
Perché il giudice ha negato le attenuanti generiche in questo caso?
Il giudice ha negato le attenuanti generiche basandosi su due elementi principali: la gravità del reato, evidenziata dal notevole quantitativo di droga detenuta, e i precedenti penali dell’imputato, considerati indicativi di una personalità negativa.
È sufficiente avere dei precedenti penali per vedersi negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo la sentenza e la giurisprudenza citata, i precedenti penali dell’imputato possono essere considerati un elemento preponderante e, da soli, sufficienti a giustificare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, anche se si riferiscono a reati già estinti.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, può essere condannato a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende se si ravvisa una colpa nella proposizione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13064 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13064 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il 07/08/1993
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette per l’imputato le conclusioni scritte depositate dall’avv. NOME COGNOME;
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge i vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuan generiche di cui all’art. 62 bis cod.pen.
Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha giustificato il diniego delle circostanze attenuati generiche, con argome congrue e privi di vizi di logici, richiamando quali elementi ostativi la grav fatti, in relazione ai quantitativi di droga detenuti ed al significativo numero ricavabili, nonchè i precedenti penali dell’imputato (pag 4 della si impugnata). Va ricordato che il Giudice, nel motivare il diniego della concei;si delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considEnizion tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dag ‘i atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rile rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, individuan gli elementi di cui all’art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai f connotazione negativa della personalità dell’imputato (Sez.3, n.28535 d 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; se!. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691, nonchè in merito alla sufficienza dei prEcule penali dell’imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessi° GLYPH delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146, anche se relativi a reati estinti, 3 n.39473 del 13/06/2013, Rv.257200).
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so -n ma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profi di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amrr lcl
Così deciso, 14/03/2025