Attenuanti Generiche: Il Potere Discrezionale del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. La loro concessione o diniego può incidere significativamente sull’entità della pena finale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione del giudice di merito, ribadendo principi consolidati in materia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Bologna. Quest’ultima aveva confermato la sua condanna per una serie di reati, tra cui quelli previsti dal Testo Unico sull’Immigrazione e diversi delitti contro la fede pubblica. L’unico motivo di ricorso verteva sul vizio di motivazione relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche previste dall’art. 62 bis del codice penale.
L’imputato lamentava che i giudici di secondo grado non avessero adeguatamente valutato gli elementi a suo favore, escludendo l’applicazione di questa circostanza attenuante.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno stabilito che la motivazione della Corte di Appello era del tutto immune da vizi di illogicità. La decisione di negare le attenuanti generiche era, infatti, supportata da argomentazioni sufficienti e coerenti, in linea con i principi affermati dalla stessa Cassazione.
Con la dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo di fondamento.
Le Motivazioni della Sentenza
Il fulcro della decisione risiede nel principio secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o emergente dagli atti. È sufficiente che egli fondi la sua decisione su quegli elementi che ritiene decisivi e rilevanti.
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva giustamente evidenziato l’assenza di “alcun dato favorevole idoneo a superare il giudizio negativo di personalità dell’imputato, già autore di gravi reati”. A questo si aggiungeva la valorizzazione delle circostanze di tempo e di luogo dei fatti e l’irrilevanza del presunto fine affettivo addotto dal condannato. Questi elementi, considerati nel loro complesso, sono stati ritenuti sufficienti a giustificare la non applicazione delle attenuanti, superando implicitamente ogni altro potenziale elemento a favore.
Conclusioni: L’Ampia Discrezionalità del Giudice di Merito
L’ordinanza in esame conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di primo o secondo grado, ma può solo verificare che la motivazione sia logica, coerente e non palesemente contraddittoria. Se il giudice di merito fornisce una giustificazione plausibile per il suo diniego, basata su elementi concreti come i precedenti penali e la personalità dell’imputato, la sua decisione non è sindacabile in sede di legittimità. Questa pronuncia ribadisce che il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No, non è necessario. Secondo la Corte, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi che ritiene decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione, rimanendo tutti gli altri implicitamente disattesi o superati da tale valutazione.
Quali elementi sono stati considerati decisivi per negare le attenuanti in questo caso?
Gli elementi decisivi sono stati il giudizio negativo sulla personalità dell’imputato, il fatto che fosse già autore di gravi reati, le circostanze di tempo e di luogo dei fatti e la non rilevanza del preteso fine affettivo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10567 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10567 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME 03P0FP8 nato il 11/10/1991
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di condanna per i reati di cui all’art. 13 comma 13 D.Igs. 286/98 nonché per i reati ex artt. 61, 495, 497 bis, 477 e 482 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all’esclusione dell’applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; (si veda pag. 3 della sentenza impugnata: “non emergendo alcun dato favorevole idoneo a superare il giudizio negativo di personalità dell’imputato, già autore di gravi reati” unitamente alla valorizzazione delle circostanze di tempo e di luogo dei fatti e la non rilevanza del preteso fine affettivo).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2025
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