Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6359 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6359 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Grumo Appula il 28/05/1988
avverso la sentenza del 20/09/2024 della Corte d’appello di Bari
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in favore dell’odierno ricorrente, è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale, con una motivazione esente da vizi, disattendendo gli assunti difensivi e facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha compiutamente esplicato le ragioni poste alla base del suddetto diniego (si vedano le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza);
che, infatti, premesso che in tema di attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. il giudice di merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è incensurabile in sede di legittimità, purché (come nel caso di specie) sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione, non essendo necessario, invece, che si prendano in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, deve sottolinea come il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche possa essere legittimamente giustificato anche con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610), potendosi valorizzare in tale direzione anche i soli precedenti penali (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.