Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1800 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1800 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Perugia, con sentenza in data 13 settembre 2021, confe condanna pronunciata dal Tribunale di Terni, in data 4 giugno 2019, nei confronti NOME, in relazione al reato di cui all’art. 628 cod. pen.
Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che censurano la sentenza impugnata per motivazione nell’affermazione della colpevolezza del prevenuto e per violazione di legge alla mancata rinnovazione istruttoria, risultano manifestamente infondati, palesemente smentiti dalla lettura del provvedimento impugnato, che ha compiut evidenziato come i plurimi e univoci riconoscimenti fotografici effettuati dai testi utilizzabili, uniti all’assenza di un’alternativa ricostruzione dei fatti offer fondassero il giudizio di penale responsabilità del NOME, così escludendo la procedere alla rinnovazione dell’istruttoria;
Osservato che anche l’ultima doglianza, che lamenta un vizio di motivazione nella m concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, in diniego è giustificato da motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerat principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in consider gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanend superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigl Rv. 279549 – 02);
Considerato, altresì, il principio più volte espresso da Questa Corte, secondo cui delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle generiche, ch non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione da emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022
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