Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40604 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40604 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con la Corte di appello di Bologna del 27.05.2022 ha confermato la pronuncia di prim grado, emessa in data 02.05.2019 dal Gip del Tribunale della medesima città, c aveva dichiarato colpevole l’imputato del delitto di cui all’art.624 cod. pe aveva condanNOME alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia l’omessa applicazion delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimit è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il prin affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di meri nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prend considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle p rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri d valutazione;
Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta erronea applicazion della legge penale in relazione all’art.133 cod. pen. per la determinazione pena e vizio di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimi è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato del giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed a diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fiss pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la eser aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolt attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si in particolare pag. 3 della sentenza impugnata) e a fronte di ciò il motivo è affetto a monte da genericità intrinseca;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 27 settembre 2023.